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 Oggetto del messaggio: La libertà di stampa in Italia
MessaggioInviato: 22/05/2011, 09:56 
LA LIBERTA’ DI STAMPA IN ITALIA

Le costituzioni devono essere brevi, quella degli Stati Uniti, diversamente da quella italiana, non ha previsto norme attuative; ad esempio, la costituzione americana, relativamente alla stampa, afferma che è libera, senza aver previsto una legge speciale sulla stampa. La Gran Bretagna ha poche leggi scritte, non ha una costituzione e la sua giustizia si fonda sui precedenti giurisprudenziali, naturalmente, anche in questo paese manca una legge sulla stampa.

Invece in Europa continentale le rivoluzioni popolari portarono a una legge sulla stampa, quindi al controllo delle notizie e in Italia alla creazione dell’ordine professionale dei giornalisti. Lo statuto albertino del 1948 affermava che la stampa era libera ma era soggetta a norme repressive, due principi tra loro contrapposti; per la costituzione americana, non si può fare una legge per riconoscere o privilegiare una religione o per limitare la libertà di parola o di stampa.

Il costituzionalismo americano sostiene il principio della sovranità ascendente, cioè del potere che promana dal basso, il che presuppone la sovranità del popolo; invece in Italia prevale il principio di sovranità discendente dall’alto. Anche lo statuto albertino conteneva il principio della sovranità discendente, nel preambolo il re era definito tale per grazia di Dio, com’era nella tradizione delle monarchie europee; l’articolo 1 affermava che la religione cattolica era la sola religione dello stato e che gli altri culti erano tollerati; dal 1984 in Italia il cattolicesimo non è più religione ufficiale, ma rimane religione privilegiata, mentre gli altri culti sono ammessi.

Diversamente dal mondo anglosassone, dove il sovrano era l’individuo, la rivoluzione francese del 1789 stabilì che titolare della sovranità era la nazione (art.3 della dichiarazione dei diritti), cioè non l’individuo; questo fatto portò all’onnipotenza della legge, alla quale il costituzionalismo americano aveva posto dei limiti; invece il costituzionalismo francese aveva posto dei limiti alla libertà, secondo l’art. 10 della dichiarazione francese dei diritti, le opinioni erano libere se non turbavano l’ordine pubblico stabilito dalla legge, secondo l’art.12, la stampa era libera, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà.

La costituzione dell’URSS e quella della repubblica popolare cinese hanno seguito la traccia della rivoluzione francese; anche secondo la costituzione italiana, le religioni diverse dalla cattolica possono esistere se non sono in contrasto con l’ordinamento, come recitava anche l’art. 1 dello statuto albertino. Però quando lo stato trasforma i peccati di una religione in reati, è facile che tutto l’ordinamento non sia rispettato dalle altre religioni; in Italia il cattolicesimo è religione dominante perché è costituzionalmente proclamata e per le numerose leggi a suo favore.

Lo statuto albertino del 1848, dopo aver proclamato la libertà di stampa, ne previde il controllo con una legge speciale dello stesso anno; la costituzione italiana del 1948, dopo aver proclamato la libertà di stampa, ne previde il controllo con una legge speciale dello stesso anno. In generale, la legge speciale alimenta la confusione nelle norme e l’incertezza del diritto, consente il controllo politico e non tutela le minoranze.

Platone, nella Repubblica, si era detto contro le leggi speciali, John Locke (1632-1704) aveva detto che non bisognava sfornare continuamente leggi, Thomas Jefferson (1743-1826) e James Madison (1751-1836) si erano espressi contro l’onnipotenza dei legislatori che si concretava attraverso l’illimitato potere di fare leggi. Con la legislazione speciale, le affermazioni di principio sono nel diritto comune e la negazione di queste sono nelle leggi speciali; queste leggi speciali servono anche a disfare leggi costituzionali e ordinarie fatte da altre maggioranze, magari con la scusa di regolarle, di interpretarle o di darne attuazione.

Come volevano i greci e i costituzionalisti americani, la vita di un paese deve essere regolata solo da costituzione e codici, invece le leggi speciali di regimi autoritari e di regimi scarsamente democratici sono spesso in contrasto con le leggi generali. Il parlamento più fa leggi e più è costretto a farne, ne scaturisce un’ipertrofia normativa; le norme vanno abrogate e non interpretate con altre norme o affiancate da leggi speciali, che spesso le smentiscono; la libertà si difende contro l’illimitata produzione di norme legislative.

Oggi in Italia il caos normativo e l’elefantiasi delle norme sono tali che la corte costituzionale è stata costretta ad ammettere, a vantaggio dei cittadini, l’ignoranza della legge (sentenza del 24.3.1988 n.364). In Italia legge ordinaria e decreti del governo hanno la stessa forza di legge, invece nella Grecia antica il decreto era di rango inferiore; infatti, costituzione e leggi richiedono più stabilità delle norme contenute nei decreti del governo; perciò, l’attività legislativa deve essere separata da quella amministrativa del governo che non dovrebbe emanare decreti che abrogano leggi ordinarie.

La costituzione è stata fatta soprattutto per tutelare le minoranze, sono i deboli che reclamano uguaglianza e giustizia (Politica di Aristotele); purtroppo, questi decreti del governo non sono fatti solo in casi eccezionali di necessità e urgenza e, in Italia, se non sono convertiti in legge dal parlamento, generalmente sono ripetuti e ripresentati. Lo statuto albertino non prevedeva che il governo emanasse decreti con forza di legge, però nel 1888 la magistratura ne riconobbe la legittimità, poi il fascismo e la repubblica ne abusarono.

Il fatto è che in Italia la maggioranza, da lungo tempo, vede nella legge lo strumento per consolidare il proprio potere; in realtà, stabilità politica, certezza del diritto e libertà del cittadino si ottengono solo con una forte limitazione del potere di fare leggi. Alexander Hamilton (1757-1804) affermava che, con la costituzione, era superflua anche la dichiarazione dei diritti; negli USA, sulla costituzionalità delle leggi, esiste il sindacato diffuso e ogni giudice può disapplicare una legge da lui ritenuta anticostituzionale; in Italia invece, il rimando alla corte costituzionale è servito a mantenere in vigore leggi fasciste difese dalla chiesa.

In Inghilterra la common low prevede la responsabilità personale del giornalista, in Italia la legge sulla stampa vi aggiunge la responsabilità oggettiva di editore e direttore del giornale; bisogna ricordare che il sistema costituzionale ha lo scopo di frenare il sistema legislativo; ha affermato Antonio Scalia, Giudice della Corte Suprema americana, che i creatori della costituzione americana non avevano fiducia nei politici e nei giudici.

In Usa, per garantire la libertà di espressione, la corte suprema ha assolto chi ha bruciato la bandiera, in Italia invece il vilipendio alla bandiera è reato (art. 292 c.p.). Nel 1847 a Roma, Pio IX, per tutelare religione e governo, fece una legge speciale sulla stampa e introdusse la censura, questa legge favorì l’arbitrio dei censori; nel 1847 anche il Piemonte fece una legge analoga con censori, sempre per tutelare governo e religione.
Lo scopo di queste leggi era reprimere gli abusi sulla stampa libera, la quale spingeva al cambiamento, invece che alla stabilità, e alimentava i disordini, si vedeva nella stampa la causa maggiore dei mali degli stati; però si temeva anche che, vietando certe stampe, queste sarebbero state stampate all’estero e poi distribuite in patria, com’era accaduto in Francia, da Luigi XIV a Luigi XVI, quando i libelli francesi vietati erano stampati in Olanda e Svizzera.

E’ un fatto che il potere produce anticorpi per difendersi e autoconservarsi, perciò colpisce le persone indipendenti e non integrate nel sistema, nei regimi autoritari vieta apertamente il dissenso e usa la repressione; ma lo spirito di libertà è osteggiato anche nei regimi democratici; dappertutto, l’ortodossia porta vantaggi e l’eresia guai. Nel 1850 Civiltà Cattolica, il giornale dei gesuiti, diretto dal gesuita Carlo Maria Curci, affermava di difendere la verità contro l’opinione libera.

Per Curci il giornale del popolo doveva essere il catechismo, affermava che il popolo doveva essere soggetto all’autorità, aveva bisogno di tutela e doveva seguire l’obbedienza. Anche per Hitler le masse erano inerti e in preda ai pregiudizi, Curci affermava che l’opinione pubblica è donna e, come Hitler, equiparava la donna alla massa; però Platone sosteneva che le stesse attitudini naturali esistevano in tutti e due i due sessi e che le donne non richiedevano un’educazione particolare. Il pensiero umano non è andato sempre avanti, qualche volta è andato anche indietro.

Civiltà Cattolica scriveva che i giornali favorivano il pervertimento morale e religioso, che erano il quarto flagello dell’umanità, dopo la fame, la peste e la guerra, che saper leggere era una disgrazia e che gli analfabeti erano i migliori sudditi; mentre la carta dei diritti americana del 1791 vietava al congresso qualsiasi intervento legislativo in materia di stampa, Civiltà Cattolica era a favore del controllo sulla stampa.

Nel 1856 Civiltà Cattolica affermava che la censura sulla stampa non offendeva la libertà, ma permetteva di filtrare quanto il popolo poteva leggere, si diceva contro libero esame, indipendenza individuale e autonomia umana, suggeriva di leggere solo Bibbia e Bellarmino (1542-1621), gesuita, cardinale e dirigente del Sant’Uffizio, erede dell’Inquisizione, tribunale speciale al tempo del processo a Giordano Bruno e Galileo Galilei.

Invece in America Jhon Milton (1608-1674) era a favore di libertà di stampa senza censura, voleva l’istruzione per tutti e che tutti sapessero leggere; prima di lui, nel 1611 re Giacomo I d’Inghilterra voleva che tutti gli inglesi sapessero leggere. Nel 1848 in Piemonte, con le rivolte, furono eliminati i censori e creati i giurati popolari; insomma, con lo statuto albertino del 1848 e l’editto o legge speciale sulla stampa dello stesso anno, si passò da una censura preventiva a leggi repressive; così scomparve l’autorizzazione preventiva alla stampa e la relativa cauzione e fu creato l’istituto del giurì, cioè i giudici popolari per i reati.

Nel 1215 i baroni inglesi strapparono a re Giovanni Senzaterra la Magna Charta e il costituzionalismo moderno fece il suo primo passo, in Inghilterra fu emanata la Magna Charta che stabiliva che nessuno poteva essere arrestato senza legge e provvedimento del giudice. Nel 1776 la costituzione dello stato della Virginia nei processi richiese la natura dell’accusa, il confronto tra accusatori e testimoni, un processo basato su prove, un rapido giudizio, una giuria imparziale e un giurì popolare; tutte cose mancanti nei processi dell’Inquisizione e degli stati autoritari.

Per Aristotele il cittadino era naturalmente giudice e doveva anche partecipare alle cariche pubbliche; il 30.4.1790, in materia criminale, anche in Francia nacquero i giurati popolari, nacquero così tribunali collettivi; era prevista anche una difesa in contraddittorio, i giurì furono introdotti anche negli stati italiani. Il 17.12.1851 il Piemonte, in materia di stampa, ridusse le competenze dei giurì, a vantaggio della magistratura, che non era indipendente dal governo, il 3.2.1852 la legge previde che una parte dei giudici popolari dovesse essere di nomina governativa.

Questi giudici popolari erano generalmente persone di scarsa cultura e spesso erano consiglieri comunali; i gesuiti di Civiltà Cattolica erano contrari a questi giurati ignoranti, credevano alla sovranità discendente e al gregge che ha bisogno di pastori e di cani, dicevano che il popolo immaturo aveva bisogno di una guida. Allora nel senato del Piemonte i membri erano nominati dal re e, come nella camera dei lords inglesi, tra loro vi erano anche dei vescovi; intanto nel 1852 aleggiava anche lo spettro del comunismo, nel 1848 Carlo Marx aveva diffuso il suo manifesto; bisogna ricordare che sono innumerevoli le ragioni che spingono alla rivoluzione, anche se poi pare che queste rivoluzioni degenerino tutte.

Il 14.1.1858 Felice Orsini attentò alla vita di Napoleone III e Cavour introdusse il nuovo reato di apologia di assassinio politico, come se ce ne fosse bisogno, poi propose di affidare la formazione delle liste dei giurati a una commissione composta di pubbliche autorità; intanto gli inglesi avevano abolito imposta sugli annunci, sul bollo, sui giornali e sulla carta e in Inghilterra la stampa si diffuse. Il 22.11.1888 in Italia entrò in vigore il nuovo codice penale, però i reati sulla stampa erano regolati con una legge a parte.

Secondo Luigi Einaudi (1874-1961) ogni giornalista avrebbe dovuto rispondere in base al diritto comune, relativamente ai reati di diffamazione, ingiurie sulla stampa, notizie false; era contrario alla legge speciale sulla stampa, perché il diritto comune era stabile ed estensibile anche ai reati di stampa, invece la legge speciale inventava nuovi reati e nuove pene. Un’opinione diversa da quella degli stati autoritari o delle false democrazie.

Per Mussolini (1928), che in materia aveva lavorato in accordo con i gesuiti, il giornalismo doveva essere un’orchestra alla quale il governo dava il La attraverso i suoi uffici stampa; dopo la distruzione delle redazioni dell’Avanti e del Corriere da parte dei fascisti, nel 1923 il re, che, d’accordo con il Vaticano, aveva sostenuto tacitamente l’avvento del fascismo, firmò un decreto che attribuiva poteri straordinari al prefetto in materia di stampa, sempre a difesa d’istituzioni e religione; previde il sequestro dei giornali per opera degli organi di pubblica sicurezza e poi nel 1924 nacque la legge sulla stampa fascista.

La legge n. 2307/1925 impose anche la figura di un direttore responsabile iscritto a uno speciale albo; il 3.2.1963, in era repubblicana, nacque l’ordine dei giornalisti con il relativo albo, prevedendo un esame per esercitare il mestiere di giornalista; già nel 1850 Civiltà Cattolica aveva proposto un esame per cui voleva scrivere sui giornali. Il giornalismo italiano fu inquadrato nel sindacalismo fascista e divenne un’arma del regime, nel 1929 nacque la commissione superiore sulla stampa che doveva tenere sotto controllo i giornalisti tesserati; nel 1963 nacque il consiglio nazionale dell’ordine controllato dal ministero di Grazia e Giustizia.

Il 23.3.1968 la corte costituzionale, con sentenza n. 11, riconobbe legittimità costituzionale all’attribuzione conferita al ministro e che l’ordine dei giornalisti non minava libertà di pensiero e di stampa, di cui all’art.21 della costituzione; si affermava che le misure sui giornalisti servivano anche a imporre regole etiche sulla professione. In Italia esiste un intreccio tra media, potere economico e potere politico, i circoli della stampa aiutano questi incontri.

I provvedimenti disciplinari contro giornalisti avvengono sotto controllo di pubblico ministero e procura e i giornalisti sono diventati intimi con i giudici; il legislatore repubblicano italiano, in materia di stampa, non ha fatto altro che copiare le leggi fasciste, perché così volevano il Vaticano e comunisti, interessati a partecipare ai vantaggi del potere, con appalti, assunzioni e promozioni.

Del resto, i comunisti avevano approvato l’inserimento dell’articolo 7 nella costituzione e, per rimanere al governo, avrebbero approvato anche la monarchia. Chi crede alla loro buona fede afferma che le norme fasciste sarebbero tornate utili anche sotto un regime comunista, quindi era meglio conservarle; il guardasigilli Togliatti, sedotto o attratto dalla chiesa, trattò con il Vaticano e fu giocato dal Vaticano.

In Italia, presso il tribunale è previsto anche un giudice speciale per i giornalisti, vietato dall’art. 102 della costituzione, che sostiene la giurisdizione unica, ma, con un sofisma, definito solo sezione specializzata del tribunale; è la solita schizofrenia antilibertaria del legislatore italiano, in realtà, è un tribunale speciale nato per applicare una legge speciale; anche nel 1198 Innocenzo III creò il tribunale speciale dell’Inquisizione, per il bene della chiesa e dello stato, per assuefare il popolo al diritto canonico e per combattere le eresie, allora la stampa non era nominata perché non esisteva. L’Inquisizione serviva a prevenire reati, nei processi vi era presunzione di colpevolezza, vi era l’inversione dell’onere della prova, a danno degli imputati, chiamati rei, in quanto sospetti.

Oggi in Italia il giornalista deve rispondere ai vertici dell’ordine, con provvedimento disciplinare, e alla Procura con processo giudiziario, le pene vanno dalla censura alla radiazione, è un’involuzione di un paese falsamente democratico; nel 1215 in Inghilterra nacque la Magna Charta, nel 1628 la petizione sui diritti, nel 1689 la carta dei diritti, i quali affermavano che nessun criminale poteva essere sottratto alla giustizia ordinaria; invece in Italia il tribunale dei giornalisti prevede una giustizia amministrativa interna all’ordine e una via giudiziaria, tramite un tribunale sopeciale, fino alla sospensione dall’albo e alla cancellazione.

Caduto il fascismo, in Italia furono emanati 11 decreti per regolamentare i tribunali speciali, con il consenso del guardasigilli Togliatti, giornalisti che avevano collaborato con il regime, furono amnistiati e riciclati; del fascismo abbiamo conservato codici, leggi di pubblica sicurezza, ordinamento giudiziario, rapporti con la chiesa cattolica e legge sulla stampa; inoltre abbiamo rimesso in piedi vecchi arnesi, cioè dirigenti fascisti.

Il 28.7.17899 Mirabeau, alla costituente francese, aveva affermato che un popolo che vuole essere libero non può prendere in prestito principi e procedure della tirannia; però magistrati, giornalisti e docenti fascisti furono metabolizzati dal nuovo regime. Oggi in Italia i rapporti tra politica e giustizia sono stretti e la magistratura è contraria al giurì, i tribunali hanno amnistiato persone responsabili di sevizie in periodo fascista, hanno assolto crimini fascisti.

Oggi la legge di pubblica sicurezza chiede, come sotto il fascismo, l’autorizzazione per volantinare, affiggere manifestini e fare manifestazioni pubbliche; per qualsiasi scritto, serve la licenza del questore, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono poi informare l’autorità giudiziaria. In Italia la stampa è ancora soggetta ad autorizzazioni, censure e legge speciale; la tirannia è sempre cominciata con una legge sulla stampa.

Ancora oggi la magistratura ordinaria italiana, che è un’altra bella corporazione, è contraria all’istituzione dei giurì; l’1.1.1948 entrò in vigore la costituzione democratica e il 7.2.1948 la Corte di Cassazione doveva decidere sulla sorte delle leggi del fascismo; era accaduto che alcuni erano ricorsi alla Corte di Cassazione, appellandosi all’articolo 25 della costituzione, che stabilisce l’irretroattività della legge penale; perciò la Cassazione affermò che solo il futuro legislatore era competente ad abrogare le leggi fasciste, perché la costituzione era una norma programmatica e non precettizia e perciò non le poteva cancellare.

Perciò si congelarono le vecchie norme e il parlamento non provvide ad abrogare le leggi fasciste, la Corte Costituzionale, non a caso, nacque in ritardo nel 1956; perciò ancora oggi, come sotto il fascismo, occorre l’autorizzazione di polizia per affiggere avvisi e distribuire volantini, occorre il permesso della polizia in materia di stampa, perché vigono le leggi fasciste sulla pubblica sicurezza. Però, qualche volta, nel corso di processi ordinari, la corte costituzionale, spesso riluttante, è stata costretta a cancellare delle norme anticostituzionali, in questa e in altra materia.

Comunque, ancora oggi, l’art. 113 della legge di pubblica sicurezza, ordinata in un Testo Unico del 1931, è in contrasto con l’articolo 21 della costituzione sulla libertà di stampa; per i liberali l’articolo 21 è norma precettizia, cioè da applicare subito, e non programmatica, mentre la Cassazione, con la sentenza del 12.10.1950, ha stabilito che è norma programmatica, cioè da attuare con comodo; ma così è legittimata la censura del questore per ogni scritto.

Questo art. 113 è servito a condannare manifestini politici scritti alla porta della propria abitazione e scritte sui muri contro il governo. I testi unici sono raccolte di leggi o parti di leggi, anche speciali, che riguardano una determinatra materia; secondo la Corte Costituzionale sono decreti legislativi con forza di legge; considerata l’elefantiasi delle norme, aiutano a ricercare la normativa in vigore su una materia particolare.

Nunzio Miccoli http://www.viruslibertario.it; numicco@tin.it.

Fonte:
“Storia della libertà di stampa in Italia” di Rinaldo Boggiani – Edizioni Associate


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