Cita:
sezione 9 ha scritto: Cita:
mik.300 ha scritto:
questi sono sofisti..
il giustificato motivo oggettivo
o è valido o non lo è..
comunque il giudice del lavoro
ammette sempre il merito
e poi decide..
non è che è come nel penale
che c'è l'udienza preliminare
a far da filtro..
Appunto, non capisco. Se è "insussistente" vuol dire che la motivazione economica non c'è. Cioè, il licenziamento è illegittimo. Ora, stiamo parlando di sanzioni per licenziamento illegittimo, quindi è come se ripetessero che in caso di licenziamento economico illegittimo c'è il risarcimento. Quando invece è "manifestamente" insussistente c'è il reintegro. Ma che vuol dire "manifestamente"? Quando la motivazione c'è ma non è comunque "legale"? Perchè, se la motivazione non c'è, è "insussistente". Quindi cosa resta? Le motivazioni spacciate per economiche che invece sono discriminatorie? Le violazioni formali?
A me pare che abbiano cambiato questo, rispetto alla prima versione: il padrone scrive la motivazione, il giudice accerta se la valutazione è "onesta", e decide di conseguenza: reintegro se è discriminatorio, altrimenti risarcimento. Hanno cambiato la regola sull'onere della prova, che prima colpiva il lavoratore. Di per sè è un miglioramento significativo, se è così, ma resta il fatto che la regola dice che "licenziamento illegittimo economico = risarcimento". Mi resta il dubbio forte su cosa voglia dire "manifesta insussistenza". Non lo dicono, non si specifica, e una cosa non detta di solito è una fregatura certa.
E la conciliazione preventiva? Questa sì che serve da filtro. Ora mi immagino un padrone che licenzia per motivi economici "quel comunista di un operaio". Conciliazione in DTL, si esprimono le opinioni, ci saranno le rappresentanze delle parti sociali: vuoi che il confindustriaiolo di turno non faccia notare che la motivazione è "manifestamente insussistente" e che quindi è meglio abbassare la cresta? Peccato che qui la conciliazione sarà un do ut des, non ce lo vedo questo tentativo finire col reintegro.
Certo, resta la speranza che questa stramaledetta manifesta insussistenza serva solo a lasciare totale discrezionalità al giudice di decidere come meglio crede.
no no
ma qui è peggio..
il giudice,
nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
lasciamo perdere il motivo economico
manifestamente infondato..
(cioè se è fondato all'1% allora va bene..)
eccetto il licenziamento discriminatorio e disciplinare
(che i datori si guarderanno bene dal dichiarare..)
xTUTTI I CASI DI MOTIVAZIONE SOGGETTIVA
E GIUSTA CAUSA ILLEGITTIMI
c'è solo INDENNIZZO..
HANNO PEGGIORATO..!!Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di
motivazione di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, della
procedura di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o della procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore,
accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o sesto.
questo periodo poi
oltre che oscuro è scritto male..
prima si dice che il datore
può non specificare le moticazioni.
ergo indennizzo 6-12 mensilità
invece che 12-24..
CAPITO IL RISPARMIO ?
poi si dice che se le motivazioni sono difettose
si può disporre il reintegro..
ma se le motivazioni NON c sono
come fanno ad essere DIFETTOSE ?
boh..