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Blissenobiarella ha scritto: Cita:
mik.300 ha scritto: Cita:
Blissenobiarella ha scritto:
MA porca miseria...leggete la costituzione. Noi in questo momento siamo in un governo in porogatio de facto. Esistono regole democratiche e costituzionali, che sono state applicate più volte anche nel passato recente, che prevedono che la proprogatio possa essere prolungata ad una scadenza da stabilire. Questo lo ribadisco non perchè io voglia che voglia applicata questa soluzione, ma perchè non è sano e non è giusto rielaborare la realtà in modo fantasioso fino a negarla solo per andare contro chi non attira le nostre fantasie.
bliss,
prendo per buono,
mi dai dei riferimenti normativi,
così stampo e studio con calma..
link, circolare amato, prodi, ecc.
e chi stabilisce la scadenza
del governo sfiduciato?
art. 85 sancisce che fino alle elezioni di un nuovo Presidente della repubblica il precedente mantiene il suo ruolo in prorogatio (con le relative restrizioni
La legge 15 luglio 1994, n. 444, disciplina la prorogatio degli organi amministrativi inclusi gli organi dello Stato e gli enti pubblici.
Ricordiamoci che nel 1996, il governo Dini rimase in prorogatio per 127 giorni, e 126 giorni rimase in prorogatio il quinto Governo Andreotti nel 1979.
bliss,
vedo che la fonte è sempre
il musicista byoblu-messora
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione
attiva, consultiva e di controllo (( dello Stato e degli enti
pubblici, nonche' delle persone giuridiche a prevalente
partecipazione pubblica )), quando alla nomina dei componenti di tali
organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.
2.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi
rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane e gli organi che hanno comunque rilevanza
costituzionale. 3. Sono altresi' esclusi gli organi per i quali la nomina dei
componenti e' di competenza parlamentare.
a occhio il governo,
che è un organo disciplinato dalla costituzione
ha rilevanza costituzionale..
ergo sarebbe escluso..
Art. 3
Proroga degli organi - Regime degli atti
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui
all'articolo 2
sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
quindi non si capisce chi deve stabilire
la durata del governo dimissionario..
ribadisco la prorogatio dei governi dimissionari
è eccezionale e contingente
e non ha nessuna regola normativa..
cioè dini è durato 126 giorni in più
perchè nel frattempo si cercava un altro governo..
qui si dovrebbere smettere di cercare alternative
e dare una nuova scadenza..
e chi la stabilisce ?
mah..