Il decreto disponeva l'obbligo di privatizzare, non la possibilità.
Art. 4 Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita'.
Era la famosa svendita obbligata dei servizi pubblici. L'hanno dichiarata illegittima perchè non è possibile contraddire un referendum prima che sia passato il tempo indicato dalla legge (che non ricordo... 10 anni?). Il diritto conta ancora qualcosa, per fortuna, nonostante questa dannata Corte Costituzionale piena di amici di Napolitano...
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