Cita:
sezione 9 ha scritto:
Intanto, cialtrone ci sarai tu.
E, secondo, se avessi CAPITO il significato della sentenza che hai indicato, non avresti fatto i tuoi soliti versi. Perchè, caro mio, la sentenza dice che la giurisdizione italiana non si estende fino a quelle 50 miglia, nè oltre le 24 della zona contigua. Per cui, la sentenza porta a dire che gli indiani hanno torto. Non dice, come credi tu che sei evidentemente a digiuno di diritto, che gli scafisti sono stati arrestati e amen, dice, al contrario, che il ricorso presentato dalla difesa degli scafisti è fondato e la legge ITALIANA, che per te è sinonimo di cialtronaggine, gli ha dato ragione.
e già..
c sono voluti 3 gradi di giudizio però..
->i turchi se la sono cavata solo perchè
la turchia non ha firmato
la convenzione di montego bay..
se l'india ha firmato,
i nostri sono fottuti..*-> A)
sussiste comunque la giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana anche in ordine a delitti consumati esclusivamente in acque internazionali, allorché essi siano in rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale, per perseguire i quali sia stato esercitato il c.d. “diritto di inseguimento” previsto dall’art. 23 della convenzione sull’alto mare di Ginevra del 29 aprile 1958 (siffatta connessione trova riconoscimento internazionale come “principio della presenza costruttiva”). In forza del citato “diritto” è consentito l’inseguimento di navi straniere purché ricorrano precisi requisiti indicati dalla norma convenzionale, e
cioè che esso abbia avuto inizio nel mare territoriale dello Stato rivierasco o nella zona contigua (su cui ora si tornerà) e lo stesso sia proseguito ininterrottamente fino all’intercettamento dell’imbarcazione inseguita (Cass., Sez. I, 20/11/2001, n. 325; Cass., Sez. III, 27/06/1992, Vamvakas);
B)
sussiste altresì la giurisdizione del giudice nazionale quando l’inseguimento, con le caratteristiche appena precisate, inizi e prosegua nella c.d. “zona contigua”, riconosciuta dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10.12.1982, ratificata dal nostro Paese con L. 2.12.1994, n. 689 (l’art. 33 per la definizione di “zona contigua” e l’art. 111 per il diritto di inseguimento nella “zona contigua”). Stabilisce l’art. 111 citato: “È consentito l’inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle zone arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l’inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto”. Per zona contigua l’art. 33 citato stabilisce che essa può estendersi non oltre 24 miglia marine dalle acque territoriali;
5.2 In definitiva:
- ai sensi degli artt. 6 e 7 c.p., nonché del c.d. “principio della bandiera” di cui all’art. 19 della citata Convenzione di Ginevra, principio riproposto, altresì, dall’art. 97 della Convenzione di Montego Bay, anch’essa innanzi meglio citata, entrambe ratificate dal legislatore italiano, non sussiste la giurisdizione del giudice nazionale in ipotesi di reato non contemplato tra quelli di cui al precedente art. 7 c.p., consumato oltre il limite delle acque territoriali nazionali (e quindi oltre il limite di 12 miglia marine dalla costa);
-
non è applicabile da parte delle autorità italiane l’istituto di diritto internazionale della c.d. “zona contigua” nei confronti di cittadini di nazionalità turca ovvero di natanti del medesimo Paese, giacché
non ratificata dalla Turchia la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, nonché l’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994;
-
non è legittimamente applicato il diritto di inseguimento di una nave straniera da parte delle autorità italiane
se l’inseguimento non inizi all’interno delle acque territoriali (ovvero della zona contigua quando ricorra il suo legittimo riconoscimento da parte dei Paesi coinvolti nella condotta) proseguendo poi senza soluzione di continuità, salva l’ipotesi della c.d. “presenza costruttiva”.
“In virtù del principio della presenza costruttiva, è legittimo l’inseguimento e la cattura in alto mare di una nave straniera che abbia violato le leggi dello stato rivierasco, purché l’inseguimento della stessa inizi non appena una delle imbarcazioni minori, operanti in équipe con essa e addette al trasbordo della merce verso terra, entri nelle acque territoriali e si inizi nei suoi confronti l’inseguimento; all’uopo è sufficiente che la nave inseguitrice dell’imbarcazione minore avverta l’altra nave stazionante al largo dell’ingresso di tale imbarcazione nelle acque territoriali” (Cass., Sez. III, 27/06/1992, Vamvakas, innanzi citata).
6.
In definitiva, accertato nel caso in esame il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, accertamento, questo, assorbente di ogni altra censura, doglianza o questione di diritto comunque illustrata difensivamente,
deve questa Corte annullare sia la sentenza di primo grado che quella resa dal giudice dell’appello.
P.T.M.
la
Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per difetto di giurisdizione. Ordina la liberazione degli imputati se non detenuti per altra causa.
* l'india ha ratificato il 29-6-1995.
-> i nostri sono spacciati..