Il Femminicidio è un problema reale.
La stragrande percentuale delle donne uccise, conosce il proprio assassino. E' un uomo che dovrebbe volerle bene. Il 70% delle donne uccise in un anno ha conosciuto la morte per mano di un uomo appartenente alla sua famiglia o alla sua sfera affettiva. Vi sembra normale questo dato?
Cominciamo a chiederci questo.
Andate a leggere le cronache relative al femminicidio. Gran parte delle donne uccise aveva già denunciato il proprio assassino.
L’aveva vista in piscina ed era diventata la sua ossessione. La pedinava, le telefonava, la minacciava e l’aveva anche aggredita dentro al giardino della sua casa, mentre lei stava giocando con la figlioletta di cinque anni. Sonia lo aveva denunciato, un’infinità di volte. Eppure nessuno se ne era mai accorto, i suoi dati non erano stati neppure inseriti al computer e la legge sulla privacy ha fatto il resto: Sonia è morta per colpa di tutti, non solo dell’uomo che le ha sparato.
Prima di essere uccisa, già 6 volte l’aveva denunciato per stalking. Parliamo di Jesus Maria Paredes, pregiudicato e senza fissa dimora, ma che già da tempo si aggirava a Vicenza e che ha ucciso la connazionale di 26 anni Julissa Dilia Reyes Feliciano, dominicana nativa di Santo Domingo.
Treviso, uccide la ex fidanzata e si spara.Lei lo aveva già denunciato per stalking
L'omicidio-suicidio nel parcheggio di un supermercato, a Montebelluna. Lui aveva 40 anni, lei 22. Dopo la rottura del rapporto, aveva pubblicato su un giornale un messaggio d'amore per chiederle di tornare insieme e davanti al suo rifiuto aveva iniziato a molestarla, tanto da essere convocato in caserma
La donna uccisa ieri a Legnano a colpi di mattarello dall’ex marito, lo aveva già denunciato per stalking, ma, secondo quanto testimoniato dai vicini, la Procura non avrebbe preso nei suoi confronti provvedimenti significativi in quanto il suo atteggiamento non sarebbe stato giudicato pericoloso. Gli stessi vicini ieri hanno impedito a Roberto Colombo, il medico assassino, di fuggire dal luogo del massacro.
NO. Ci serve che quelle che abbiamo vengano rispettate.
NO. Ci serve che le forze dell'ordine facciano il lavoro che gli compete.
STALKING
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Il Decreto Legge n. 11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto nel codice penale il reato di stalking (art. 612-bis codice penale).
Il termine stalking, di derivazione anglosassone, significa letteralmente "caccia in appostamento" o "caccia furtiva", e indica sostanzialmente tutti quei comportamenti di tipo persecutorio che fino ad oggi non avevano rilevanza penale nel nostro ordinamento.
Il reato previsto dall'art. 612-bis codice penale, rubricato appunto "atti persecutori", prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni per "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
Con l'introduzione di questo nuovo reato si intende attribuire rilevanza penale e sanzionare in modo pesante tutta quella serie di comportamenti assillanti e ossessivi che prostrano la vittima in una condizione di soggezione psicologica, limitando a volte pesantemente le attività quotidiane del "perseguitato". Rientrano in tali condotte l'invio ossessivo e ripetuto di lettere, SMS ed e-mail, nonché pedinamenti, appostamenti e ogni atto anche vandalico che abbia scopo intimidatorio.
Costituiscono circostanze aggravanti del reato, con conseguente aumento della pena, l'aver perpetrato tali condotte nei confronti del partner o di persone legate sentimentalmente al persecutore. In tali casi la pena è aumentata di un terzo.
Se invece la condotta delittuosa è tenuta nei confronti di minori, di donne in gravidanza o di disabili, ovvero qualora la medesima condotta sia tenuta con l'uso delle armi o mediante ricorso al travestimento, la pena è aumentata fino alla metà.
Perché il reato di stalking sia punibile, è necessario che la vittima presenti Denuncia-Querela contro lo stalker entro sei mesi dal verificarsi dell'atto persecutorio.
Sono previste inoltre alcune misure cautelari nei confronti degli imputati del reato di stalking, ai quali potrà essere impedito di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima o comunque potrà essergli intimata una distanza minima da essi e dalla persona offesa.
È altresì previsto che tanto l'ordine di allontanamento dalla casa familiare quanto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima siano comunicati dal giudice ai servizi socio-assistenziali e alle autorità di pubblica sicurezza, sia per impedire efficacemente la reiterazione della condotta sia per consentire l'eventuale sequestro di armi o munizioni.
Quali sono gli elementi costitutivi del reato di Stalking ?
L'illecito in esame è connotato dalla sussistenza di tre elementi costitutivi:1) la condotta “tipica del reo; 2) la reiterazione di tale condotta; 3) l'insorgere di un particolare stato d'animo nella vittima.
1) La condotta illecita in esame è ascrivibile in genere nelle classiche ipotesi delittuose di minacce e molestie, peraltro già previste e sanzionate autonomamente dal Legislatore. Sussiste la minaccia nel caso in cui il reo prospetti alla vittima un male futuro, in modo tale da turbare in modo grave la tranquillità della vittima stessa. La molestia, invece, si ravvisa nel caso in cui venga alterata in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona media.
2) Detta condotta deve essere reiterata, seriale nel senso che i sopra descritti atti devono succedersi nel tempo. La continuazione e reiterazione in un certo lasso di tempo è elemento costitutivo. Pertanto i suddetti singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano la fattispecie delittuosa ex art 612 bis c.p. ma quelle più “tradizionali” del tipo “minaccia” o “molestia”, magari continuate se dette condotte vengano posti in essere più di una singola volta.
3) Infine, tali azioni illecite devono cagionare alla vittima “un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere”. Con l'evento del grave disagio psichico, vista la indeterminatezza della figura, si deve intendere solo ed esclusivamente a forme patologiche contraddistinte dallo stress, di tipo clinicamente definito grave e perdurante. Quanto al secondo degli eventi conseguenti alla condotta illecita, ovvero il timore per la sicurezza personale o propria, tale ipotesi ricorre ogniqualvolta la vittima, a causa dei comportamenti del reo, abbia “timore” per la propria sicurezza. Tale stato d'animo deve essere valutato in concreto, in base a tutti gli elementi che caratterizzano la vicenda, e deve essere tale se riferito ex ante con riguardo alla valutazione di una persona media. Infine, l'ultimo degli eventi sopra riportati riguarda il caso in cui, a seguito delle condotte persecutorie, il soggetto leso sia costretto, contro la sua volontà e non potendo fare altrimenti, a modificare rilevanti e gratificanti abitudini di vita.
Sulla base di quanto detto, l'illecito in esame sussiste solo quando siano integrati tutti i succitati elementi obbiettivi.
Che condotta deve avere il colpevole?
La condotta del reo deve essere connotata dal dolo generico, cioè dalla volontà e consapevolezza di porre in essere le sopra descritte condotte persecutorie, cagionando alla vittima uno degli eventi lesivi previsti dalla norma stessa. Infatti, il dolo dell'agente è contraddistinto dalla rappresentazione specifica che, a seguito della reiterazione seriale delle azioni delittuose predette, si verificherà nella vittima di uno degli accadimenti dannosi considerati.
Quando si consuma il reato e quali sono le pene previste ?
L'illecito in esame si consuma nel momento in cui, a seguito delle sopra descritte e seriali condotte delittuose, il reo cagioni nella vittima uno degli eventi lesivi descritti dalla norma.
L'illecito in esame è punito, salva l'applicazione di aggravanti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tuttavia, se il molestatore si spinge fino all’omicidio della vittima di stalking è punito con l’ergastolo.
Quali sono le aggravanti speciali ?
1) La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.
2) La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339 c.p.
3) Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.
Entro quanto tempo posso chiedere la punizione del colpevole ?
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio, come detto, se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.