14/09/2013, 21:55
Traverso ha scritto:Se non è protagonismo la frase evidenziata in neretto nel post di mik.300......non so cos'altro possa essere.shighella ha scritto:mik.300 ha scritto:
Ecco a cosa porta
l'ideologia spinta..
poi le menti deboli
vanno fuori di testa..
http://www.corriere.it/cronache/13_sett ... 0067.shtml
Il patto per uccidersi delle artiste
in lotta contro il femminicidio
Una si è salvata. In casa le lettere d'addio. Sara e Michela Chiuse nell'auto hanno respirato gas da due bombole
La macchina dove è stata trovata morta Sara OnnisLa macchina dove è stata trovata morta Sara Onnis
CAGLIARI - «Vogliamo fare qualcosa che dia uno choc, che rimanga impresso nella testa della gente». Sara e Michela, amiche di vita e compagne d'arte, avevano lavorato tre mesi a una performance «forte» e giovedì sera dovevano presentare «Donne a pezzi», metafora sul femminicidio: un manichino, fiocchi rossi simbolo di ferite e sangue, pitture, immagini e poesie.
cioè
queste volevano ammazzarsi
e una c è riuscita
per "arte",
come gesto simbolico..
In tutta sincerità, in questo caso nn ci vedo nulla di ideo--logico, ma solo tanta esasperazione, squilibrio, insofferenza e ...protagonismo??
20/09/2013, 11:59
21/09/2013, 07:41
24/09/2013, 10:14
24/09/2013, 12:33
25/09/2013, 15:51
RESPONSABILITA E SICUREZZA
24/09/2013
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Le dichiarazioni rilasciate dall’imputato dietro richiesta degli agenti di polizia non possono essere considerate spontanee, ma la condanna del palpeggiatore viene confermata grazie alle dichiarazioni e al riconoscimento effettuati dalla persona offesa. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 20387/13.
Il caso
Un uomo veniva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e 4 mesi di reclusione per avere commesso il reato di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.) palpeggiando il sedere di una donna. Contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna, propone ricorso l’imputato. Errata, secondo il ricorrente, la decisione dei giudici territoriali di basare la propria decisione sul racconto della persona offesa e sulle dichiarazioni che lo stesso ricorrente aveva rilasciato dietro richiesta degli agenti. Dichiarazioni dell’imputato agli agenti di polizia non utilizzabili perché è violato il diritto all’assistenza del difensore? Su quest’ultimo punto concordano i giudici di Cassazione, in quanto possono trovare applicazione i principi fissati dalla stessa Corte (sentenza n. 36596/2012), secondo i quali si è in presenza di «dichiarazioni assunte in violazione del diritto all’assistenza del difensore e come tali, siano le stesse qualificabili o meno come effettivamente spontanee, non utilizzabili neppure in sede di giudizio abbreviato». Infatti – precisano gli Ermellini - nel caso di specie, le dichiarazioni dell’imputato non sono qualificabili come spontanee, pertanto sussiste la violazione del diritto di assistenza tecnica. Tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto pienamente provato che l’imputato sia l’autore delle condotte contestate anche soltanto basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa che, tra l’altro, aveva effettuato il riconosciuto dell’aggressore anche davanti agli agenti di polizia. Ecco perché la Cassazione rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Fonte: http://www.dirittoegiustizia.it
25/09/2013, 16:40
rmnd ha scritto:
Non salite in ascensore da soli con una donna. Se questa decidesse di denunciarvi, anche se del tutto estranei , la sua parola sarebbe sufficiente per farvi incriminare.
25/09/2013, 17:08
zakmck ha scritto:
Tutto sommato si puo' avanzare la stesse critiche che tu normalmente indirizzi ai siti complottisti, ecc...
25/09/2013, 18:04
rmnd ha scritto:
Non salite in ascensore da soli con una donna. Se questa decidesse di denunciarvi, anche se del tutto estranei , la sua parola sarebbe sufficiente per farvi incriminare.
[}:)]
http://www.lastampa.it/2013/09/24/italia/i-tuoi-diritti/responsabilita-e-sicurezza/palpeggia-una-donna-per-la-condanna-sono-sufficienti-le-dichiarazioni-della-vittima-l1hfCxQXrfTAm55jp1pM9H/pagina.html
RESPONSABILITA E SICUREZZA
24/09/2013
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Le dichiarazioni rilasciate dall’imputato dietro richiesta degli agenti di polizia non possono essere considerate spontanee, ma la condanna del palpeggiatore viene confermata grazie alle dichiarazioni e al riconoscimento effettuati dalla persona offesa. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 20387/13.
Il caso
Un uomo veniva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e 4 mesi di reclusione per avere commesso il reato di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.) palpeggiando il sedere di una donna. Contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna, propone ricorso l’imputato. Errata, secondo il ricorrente, la decisione dei giudici territoriali di basare la propria decisione sul racconto della persona offesa e sulle dichiarazioni che lo stesso ricorrente aveva rilasciato dietro richiesta degli agenti. Dichiarazioni dell’imputato agli agenti di polizia non utilizzabili perché è violato il diritto all’assistenza del difensore? Su quest’ultimo punto concordano i giudici di Cassazione, in quanto possono trovare applicazione i principi fissati dalla stessa Corte (sentenza n. 36596/2012), secondo i quali si è in presenza di «dichiarazioni assunte in violazione del diritto all’assistenza del difensore e come tali, siano le stesse qualificabili o meno come effettivamente spontanee, non utilizzabili neppure in sede di giudizio abbreviato». Infatti – precisano gli Ermellini - nel caso di specie, le dichiarazioni dell’imputato non sono qualificabili come spontanee, pertanto sussiste la violazione del diritto di assistenza tecnica. Tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto pienamente provato che l’imputato sia l’autore delle condotte contestate anche soltanto basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa che, tra l’altro, aveva effettuato il riconosciuto dell’aggressore anche davanti agli agenti di polizia. Ecco perché la Cassazione rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Fonte: http://www.dirittoegiustizia.it
25/09/2013, 18:44
mik.300 ha scritto:
ho capito..
il soggetto ha ammesso il palpeggiamento
dinanzi ai carabinieri
salvo poi cavarsi d'impaccio
metendo in mezzo vizi procedurali..
(no avvocato, ecc.)
se non avesse ammesso nulla
non sarebbe stato condannato..
parola contro parola..
25/09/2013, 18:48
mik.300 ha scritto:rmnd ha scritto:
Non salite in ascensore da soli con una donna. Se questa decidesse di denunciarvi, anche se del tutto estranei , la sua parola sarebbe sufficiente per farvi incriminare.
[}:)]
http://www.lastampa.it/2013/09/24/italia/i-tuoi-diritti/responsabilita-e-sicurezza/palpeggia-una-donna-per-la-condanna-sono-sufficienti-le-dichiarazioni-della-vittima-l1hfCxQXrfTAm55jp1pM9H/pagina.html
RESPONSABILITA E SICUREZZA
24/09/2013
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Le dichiarazioni rilasciate dall’imputato dietro richiesta degli agenti di polizia non possono essere considerate spontanee, ma la condanna del palpeggiatore viene confermata grazie alle dichiarazioni e al riconoscimento effettuati dalla persona offesa. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 20387/13.
Il caso
Un uomo veniva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e 4 mesi di reclusione per avere commesso il reato di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.) palpeggiando il sedere di una donna. Contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna, propone ricorso l’imputato. Errata, secondo il ricorrente, la decisione dei giudici territoriali di basare la propria decisione sul racconto della persona offesa e sulle dichiarazioni che lo stesso ricorrente aveva rilasciato dietro richiesta degli agenti. Dichiarazioni dell’imputato agli agenti di polizia non utilizzabili perché è violato il diritto all’assistenza del difensore? Su quest’ultimo punto concordano i giudici di Cassazione, in quanto possono trovare applicazione i principi fissati dalla stessa Corte (sentenza n. 36596/2012), secondo i quali si è in presenza di «dichiarazioni assunte in violazione del diritto all’assistenza del difensore e come tali, siano le stesse qualificabili o meno come effettivamente spontanee, non utilizzabili neppure in sede di giudizio abbreviato». Infatti – precisano gli Ermellini - nel caso di specie, le dichiarazioni dell’imputato non sono qualificabili come spontanee, pertanto sussiste la violazione del diritto di assistenza tecnica. Tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto pienamente provato che l’imputato sia l’autore delle condotte contestate anche soltanto basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa che, tra l’altro, aveva effettuato il riconosciuto dell’aggressore anche davanti agli agenti di polizia. Ecco perché la Cassazione rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Fonte: http://www.dirittoegiustizia.it
ho capito..
il soggetto ha ammesso il palpeggiamento
dinanzi ai carabinieri
salvo poi cavarsi d'impaccio
metendo in mezzo vizi procedurali..
(no avvocato, ecc.)
se non avesse ammesso nulla
non sarebbe stato condannato..
parola contro parola..
25/09/2013, 19:07
rmnd ha scritto:mik.300 ha scritto:rmnd ha scritto:
Non salite in ascensore da soli con una donna. Se questa decidesse di denunciarvi, anche se del tutto estranei , la sua parola sarebbe sufficiente per farvi incriminare.
[}:)]
http://www.lastampa.it/2013/09/24/italia/i-tuoi-diritti/responsabilita-e-sicurezza/palpeggia-una-donna-per-la-condanna-sono-sufficienti-le-dichiarazioni-della-vittima-l1hfCxQXrfTAm55jp1pM9H/pagina.html
[quote]RESPONSABILITA E SICUREZZA
24/09/2013
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Le dichiarazioni rilasciate dall’imputato dietro richiesta degli agenti di polizia non possono essere considerate spontanee, ma la condanna del palpeggiatore viene confermata grazie alle dichiarazioni e al riconoscimento effettuati dalla persona offesa. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 20387/13.
Il caso
Un uomo veniva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e 4 mesi di reclusione per avere commesso il reato di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.) palpeggiando il sedere di una donna. Contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna, propone ricorso l’imputato. Errata, secondo il ricorrente, la decisione dei giudici territoriali di basare la propria decisione sul racconto della persona offesa e sulle dichiarazioni che lo stesso ricorrente aveva rilasciato dietro richiesta degli agenti. Dichiarazioni dell’imputato agli agenti di polizia non utilizzabili perché è violato il diritto all’assistenza del difensore? Su quest’ultimo punto concordano i giudici di Cassazione, in quanto possono trovare applicazione i principi fissati dalla stessa Corte (sentenza n. 36596/2012), secondo i quali si è in presenza di «dichiarazioni assunte in violazione del diritto all’assistenza del difensore e come tali, siano le stesse qualificabili o meno come effettivamente spontanee, non utilizzabili neppure in sede di giudizio abbreviato». Infatti – precisano gli Ermellini - nel caso di specie, le dichiarazioni dell’imputato non sono qualificabili come spontanee, pertanto sussiste la violazione del diritto di assistenza tecnica. Tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto pienamente provato che l’imputato sia l’autore delle condotte contestate anche soltanto basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa che, tra l’altro, aveva effettuato il riconosciuto dell’aggressore anche davanti agli agenti di polizia. Ecco perché la Cassazione rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Fonte: http://www.dirittoegiustizia.it
ho capito..
il soggetto ha ammesso il palpeggiamento
dinanzi ai carabinieri
salvo poi cavarsi d'impaccio
metendo in mezzo vizi procedurali..
(no avvocato, ecc.)
se non avesse ammesso nulla
non sarebbe stato condannato..
parola contro parola..
25/09/2013, 19:58
25/09/2013, 22:51
rmnd ha scritto:
Non salite in ascensore da soli con una donna. Se questa decidesse di denunciarvi, anche se del tutto estranei , la sua parola sarebbe sufficiente per farvi incriminare.
[}:)]
http://www.lastampa.it/2013/09/24/italia/i-tuoi-diritti/responsabilita-e-sicurezza/palpeggia-una-donna-per-la-condanna-sono-sufficienti-le-dichiarazioni-della-vittima-l1hfCxQXrfTAm55jp1pM9H/pagina.html
RESPONSABILITA E SICUREZZA
24/09/2013
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Palpeggia una donna: per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della vittima
Le dichiarazioni rilasciate dall’imputato dietro richiesta degli agenti di polizia non possono essere considerate spontanee, ma la condanna del palpeggiatore viene confermata grazie alle dichiarazioni e al riconoscimento effettuati dalla persona offesa. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 20387/13.
Il caso
Un uomo veniva condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno e 4 mesi di reclusione per avere commesso il reato di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, c.p.) palpeggiando il sedere di una donna. Contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna, propone ricorso l’imputato. Errata, secondo il ricorrente, la decisione dei giudici territoriali di basare la propria decisione sul racconto della persona offesa e sulle dichiarazioni che lo stesso ricorrente aveva rilasciato dietro richiesta degli agenti. Dichiarazioni dell’imputato agli agenti di polizia non utilizzabili perché è violato il diritto all’assistenza del difensore? Su quest’ultimo punto concordano i giudici di Cassazione, in quanto possono trovare applicazione i principi fissati dalla stessa Corte (sentenza n. 36596/2012), secondo i quali si è in presenza di «dichiarazioni assunte in violazione del diritto all’assistenza del difensore e come tali, siano le stesse qualificabili o meno come effettivamente spontanee, non utilizzabili neppure in sede di giudizio abbreviato». Infatti – precisano gli Ermellini - nel caso di specie, le dichiarazioni dell’imputato non sono qualificabili come spontanee, pertanto sussiste la violazione del diritto di assistenza tecnica. Tuttavia, la Corte di appello ha ritenuto pienamente provato che l’imputato sia l’autore delle condotte contestate anche soltanto basandosi sulle dichiarazioni della persona offesa che, tra l’altro, aveva effettuato il riconosciuto dell’aggressore anche davanti agli agenti di polizia. Ecco perché la Cassazione rigetta il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Fonte: http://www.dirittoegiustizia.it