Cita:
morpheus85 ha scritto:
Ora non trovo più la notizia cmq è recente, un padre aveva scaricato e cancellato mi pare circa 10 video sul suo portatile, qui non c'è il reato di detenzione forse di distribuizione visto che aveva usato il programma emule (che lo fa in automatico), stando a questo quindi è stato arrestato soltanto per aver visto quei video. Il fatto che il pc fosse usato da altra gente come lui stesso affermava non è servito a nulla. Forse sono stati tralasciati alcuni dettagli.
Credo anche io e aggiungo che questa storia e' decisamente poco credibile.
Da quello che mi risulta la detenzione del materiale e' sanzionata dall'art. 600 quater del c.p., secondo il quale per detenere materiale pedopornografico non e' sufficiente avere in memoria i relativi files, ma e' necessario scaricarli con intenzione.
Ne consegue che la sola visione di tali file non e' per tanto sanzionata.
Diverso invece il discorso relativo alla diffusione di tali materiali, sanzionata dall'art. 600 ter del c.p.
In ogni caso faccio notare che l'interpretazione di queste norme e' piuttosto di confine e non e' impossibile rimanere invischiati comunque in una causa penale anche se con ragione (e vi assicuro che gia' questo e' un bel problemone).
La materia e' ovviamente molto delicata e tra l'altro complicata anche da numerose sentenze della Cassazione. Tra queste sicuramente ha fatto notizia quella secondo la quale anche i soli file temporanei di navigazione costituiscono "detenzione" (sentenza n. 43246 dell’11 novembre 2010).
Quanto invece alla piu' grave diffusione, sempre la Cassazione ha stabilito che per la sussistenza del reato di cui all’art 600 ter occorre il dolo; bisogna quindi che venga provato che il soggetto abbia avuto la specifica volonta' di distribuire il materiale, desumendolo da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing (sentenza n. 44065 del 28 novembre 2011).
Credo quindi che il semplice click sul +1 sia una forzatura giornalistica.
Quanto al caso che citi tu, mi sembra di ricordare il fatto (era del triveneto) e se la memoria non mi inganna fu proprio in cassazione che il reato fu riclassificato come violazione del solo 600 quater (nonostante avesse avuto condanna in primo grado e appello). Nota comunque che anche per questa parte, la violazione del 600 quater era tuttavia stata avvalorata da ulteriori elementi probatori risultanti dalle indagini (perquisizioni) (cioe' non era bastata la sola detenzione informatica).