19/11/2016, 09:50
19/11/2016, 15:54
mik.300 ha scritto:ottimo..
volevo aprire io la discussione..
riposto qui..
poi come studio il testo autentico
con calma punto per punto
vi dico le mie impressioni..
qui il testo integrale,
dalla tv non si capisce un kaz.zo..
ergo è meglio leggerselo personalmente
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori ... 038060.pdf
intanto..
questa primizia..
leggete qua..
l’elemento più significativo da dove ciò si deduce
è dato dalla modifica dell’art. 67 della Cost.,
che così recita(va):
“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.
Oggi, all’art. 8 della vergognosa riforma,
il citato art. 67 viene così riformulato:
“I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato”.
E’ venuto meno ogni riferimento alla rappresentanza della nazione.
capito????????
hanno abolito la NAZIONE" !!
LINEA KALERGY al 100%
non esiste più l'italia !!!!
questa riforma è 10, 100, 1000 volte peggio
di quella del berlusca..
molto più subdola..
questa è scritta da massoni e finanza globalista..
19/11/2016, 15:57
mik.300 ha scritto:ok..
cominciamo..
vecchio art.55
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione
NUOVO...
1. L’articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
« ART. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti
costitutivi della Repubblica.
Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea.
Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.
Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.
Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.
UN PAPIRO IN ARAMAICO..
GIURO NON SI CAPISCE UN KAZ.ZO..
qualcuno m ispiega che vuol dire:
-funzioni di raccordo (????) tra lo Stato e gli altri enti
costitutivi della Repubblica.
-valuta le politiche pubbliche
-verifica l'impatto (???) delle politiche europee..
l'attuazione delle leggi dello stato(?? cioè?)
una montagna di parole
per dire un kaz.zo..
qualcuno m traduce ?
sono concetti talemte vaghi
che potrebbero voler dire tutto e niente..
MA A CHE SERVE ILSENATO?
boh..
il vecchio articolo 2 commi,
chiari, semplici, puliti..
il nuovo 9 !!
e non si capisce una mazza !
come una qualunque legge vomitata da codesti traffichini..
19/11/2016, 16:11
mik.300 ha scritto:ArTisAll ha scritto:mik.300 ha scritto:una montagna di parole
per dire un kaz.zo..
Esatto.
Un “minestrone” di nulla senza utilità alcuna.
È ciò di cui si è lamentato Travaglio nel video che ho riportato.
Probabilmente intendeva questo il Bomba quando disse che loro sono per il fare.
Si certo, mettere insieme un mucchio di parole. Così, tanto per... .
più confuso e indeterminato è il meccanismo,
meglio è..
così nessuno capisce un kaz.zo
e loro possono fare e dire quello che gli pare..
e interpretare EX POST come vogliono..
SENATO
-funzioni di raccordo (????) tra lo Stato e gli altri enti
costitutivi della Repubblica.
-valuta le politiche pubbliche
-verifica l'impatto (???) delle politiche europee..
l'attuazione delle leggi dello stato(?? cioè?)
FUNZIONI DI RACCORDO,
VERIFICA, VALUTA,
OVVERO????
boh..
19/11/2016, 16:13
mik.300 ha scritto:andiamo al colpo da ko..
art. 70 cost.
VECCHIO..
Art. 70.
`La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due Camere.
NUOVO
. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
« ART. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funnzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della
Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati ».
QUI C VUOLE IL TRADUTTORE DALL'ARAMAICO..
SIAMO AL DELIRIO....
MA SOPRATTUTTO SONO TUTTE
PROCEDURE CONFUSE, INUTILI, RIDONDANTI..
19/11/2016, 16:19
MaxpoweR ha scritto:In che senso esponendosi un pò troppo? Io credo che dovrebbero farlo tutti quelli per il NO. anche perchè la grancassa mediatica comincerà a picchiare duro e contro quest'ultima solo il PASSAPAROLA può vincere.
19/11/2016, 16:25
ArTisAll ha scritto:È un pò OT (non riguarda direttamente la riforma costituzionale di cui il thread... non sapevo dove postarlo) ma, parla della Costituzione:
Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei, 26 gennaio 1955Guarda su youtube.com
19/11/2016, 16:30
Thethirdeye ha scritto:xfabiox ha scritto:almeno che non si inventino qualcosa
Già fatto! Che gli potesse prendere un colpo....
Referendum, l'allarme negli Usa e in Europa: "Quel voto pesa più di Brexit"
Dal Wall Street Journal al New York Times, dal Financial Times al Paìs la stampa internazionale
mette l'Italia al centro della crisi e vede nella consultazione autunnale il possibile epicentro di
un nuovo shock politico per l'Ue
dal nostro corrispondente FEDERICO RAMPINI
http://www.repubblica.it/politica/2016/ ... 146115431/
Questi vogliono la guerra civile.... vogliono vedere il sangue...
19/11/2016, 16:34
mik.300 ha scritto:ragazzi forse ho capito l'inghoippo,
la fregatura di questa controriforma..
il problema del monocameraliscmo
è secondario..
vi ricordate quella clip dove si diceva
che il boccone grasso dell'economia italiana
sono le risorse gestite dagli enti locali?
municipalizzate, acque, ecc. ecc.?
ecco..
VECCHIO ART. 117
Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale[/size]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
-> lo stato detta i caratteri generali, poi le regioni decidono per conto loro..
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive [3].
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
NUOVO ART. 117.
A
RT
. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b)immigrazione;
c)rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e)moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f)organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g)ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento
amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne
l’uniformità sul territorio nazionale;
h)ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i)cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)giurisdizione e norme processuali;ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m)determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la
sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione
strategica della ricerca scientifica e tecnologica
o)[size=150]previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;tutela e sicurezza del lavoro; politiche
attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
p)ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane;
disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
q)dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;
r)pesi, misure e determinazione deltempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e
delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale,regionale e locale; opere dell’ingegno;
s)tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo;
disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
t)ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u)disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v)produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
z)infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicu-
rezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del
territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei ser-
vizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle
imprese e della formazione professionale;
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche
universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni am-
bientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli
obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla
competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando
lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni di-
rette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi in-
ternazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disci-
plina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati
e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
CAPITO???
HANNO TOLTO TUTTO..
HANNO ABOLITO IL FEDERALISMO..
la legislazione concorrente..
hanno lasciato alle regioni il turismo e i beni culturali,
il resto decide tutto lo stato !!!
19/11/2016, 16:37
greenwarrior ha scritto:Che sia dopo il referendum o nel 2018, quando si andrà ad elezioni, il futuro dipende solo da noi.
19/11/2016, 16:45
19/11/2016, 16:48
vimana131 ha scritto:Bolzano, Urzì: «Renzi svende l’italiano in cambio Sì della Svp al referendum»
Via il tricolore e il nome in italiano dai luoghi simbolo dell’Alto Adige in cambio del Sì della Südtiroler Volkspartei (Svp) al referendum sulle riforme. Una storia di pulizia linguistica che in altri Paesi farebbe balzare dai salotti perbene professori e letterati, oltre che i politici, ma che qui in Italia si lascia realizzare nel silenzio.
La manovra è scientifica: da anni la Svp provava ad affondare il colpo attraverso un’operazione di riscrittura integrale delle denominazione di piccole valli, laghetti, località, ruscelli, cime di montagna, tanto care agli amanti di quelle terre, che oggi sfoggiano nomi bilingui. Perlomeno sulla carta. E’ già da qualche tempo, infatti, che, a cominciare dai sentieri di montagna frequentatissimi da residenti e turisti di ogni parte, per finire alle tabelle dei nomi delle strade dei paesi, le amministrazioni locali e certe associazioni turistiche hanno cominciato a togliere le dizioni in lingua italiana.
Prima una e poi l’altra sono diventati migliaia i cartelli monolingui, nonostante lo Statuto di Autonomia imponga il bilinguismo.
Ora, sfruttando l’asse con il Ministro Del Rio, si vorrebbe rendere legittima questa situazione. Fra le vittime eccellenti potrebbe finire, in un prossimo futuro, anche La Vetta d’Italia, che segna il confine più settentrionale con l’Austria, e che potrebbe diventare a breve un’impronunciabile “Glockenkarkopf”. Già il rifugio omonimo oggi lo chiamano con il tedeschissimo “Neugersdorfer-Huette”. Della serie: addio Italia.
Ma la lista dei nomi epurati è lunga, tantissimi usati quotidianamente dai cittadini italiani dell’Alto Adige e dai turisti che vengono a portare lassù i loro soldi. Per citarne solo fra i più noti per chi conosce il territorio: abolito il nome Masi della Muta (Muthöfe) sopra Merano così come Malga dei buoi (ora vorrebbero che ci si abituasse a chiamarla Ochsenalm).
Per aggirare l’ostacolo del bilinguismo dettato dallo Statuto di Autonomia Governo e Provincia (governata da Svp e PD) hanno pensato alla norma di attuazione dello Statuto, di rango costituzionale, da elaborare già nella Commissione paritetica dei Sei (con tre membri eletti dal Governo e tre da PD e Svp a Bolzano) in calendario venerdì prossimo e sui cui documenti è calato una sorta di segreto di stato.
Con questa procedura vengono messi fuori gioco il Parlamento e l’opinione pubblica: un colpo di spugna preso nel segreto degli uffici e da due delegazioni ristrette di esponenti di fiducia della Svp e del Pd su 100 anni di storia italiana dell’Alto Adige e sull’identità bilingue del territorio.
Ma perché il governo Renzi dovrebbe avallare la cancellazione della lingua italiana accontentando la comunità tedesca altoatesina?
A spiegarcelo è Alessandro Urzì, consigliere regionale del Trentino Alto Adige e consigliere provinciale di Bolzano, del movimento L’Alto Adige nel Cuore, che su questa battaglia ha lanciato diversi allarmi, fin qui inascoltati.
“Il Governo si impegna alla graziosa concessione, dando via libera alla norma di attuazione, e in cambio la Svp garantisce il Sì alla riforma costituzionale”, ci spiega Urzì.
La sua battaglia in difesa del patrimonio italiano dei toponimi, ci tiene a ricordare, “va oltre i colori politici, ma questa volta l’operazione chirurgica portata avanti da PD e Svp è qualcosa di troppo grave ed è giusto che tutti gli Italiani sappiano che si stanno cancellando non solo memorie ma anche un patrimonio vivo di cultura ed identità italiana in Alto Adige”. Un passo che “puzza” di incostituzionalità, ma ecco la beffa. E’ sempre Urzì a raccontarci il meccanismo innescato grazie all’appoggio del governo Renzi.
“Nel 2012 il Consiglio provinciale di Bolzano approvò una legge che apriva la strada ad un processo di riduzione del numero di denominazioni bilingui.
Il Governo di allora (Monti, ndr) fece ricorso alla Corte costituzionale contestandone i presupposti tecnici”. Quel contenzioso attende di essere definito il prossimo 4 ottobre e “tutti sanno, l’ammette anche il presidente Kompatscher – prosegue ancora Urzì – che un pronunciamento della Corte ribadirebbe l’intangibilità costituzionale del bilinguismo nella toponomastica e l’obbligo della Provincia di attenervisi”.
E qui entra in gioco il baratto indecente: sul piatto della bilancia il governo Renzi si troverà qualche SI’ in più al referendum, mentre l’Italia perderà un pezzo della propria storia e identità rappresentata dai toponimi, circa il 57% del primo blocco di 1.500 vivisezionati sul tavolo della contrattazione politica, lasciando la strada spianata all’operazione di pulizia linguistica che, a questo punto, sarà un gioco da ragazzi realizzare sugli ulteriori 5.500 nomi italiani ad oggi ufficiali. Ciò avverrà, prosegue l’esponente del movimento Alto Adige nel Cuore, “con una legge provinciale approvata con i soli voti della Svp e del partner di governo locale del Pd, chiamato a pagare pegno per il Sì alla riforma appena incassato”. Come sempre in Italia tutti padroni, tranne gli italiani. Auf wiedersehen.
http://www.secoloditalia.it/2016/09/bol ... eferendum/
19/11/2016, 17:03
Thethirdeye ha scritto:Dal min 43 il discorso (dai contenuti pesantissimi) di ieri di Luciano Barra Caracciolo....
APRITE BENE LE ORECCHIE...![]()
Guarda su youtube.com
Luciano Barra Caracciolo, già membro del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, eletto nella componente del Consiglio di Stato, tra l'altro autore del libro Euro e (o?) democrazia costituzionale. La convivenza impossibile tra costituzione e trattati europei (Dike Giuridica Editrice), continua a girare l'Italia per conferenze e convegni in un momento in cui, sia nel nostro Paese che nel resto del Continente, le difficoltà create dall'assetto della moneta unica diventano sempre più evidenti e sentite dalle popolazioni coinvolte.
19/11/2016, 17:12
20/11/2016, 05:57
Manderemo depliant per il Sì a tutti
Xanax ha scritto:Voterò NO.