appunto..
per la prescrizione,
si può rimodulare..
allungandola a seconda del reato..
cioè se rubi una vaschetta di prosciutto all'esselunga
non è che quella dura 30 anni,
viceversa se compi strage, terrorismo, mafia, ecc.
quella dura parecchio..
cioè non è che se messina denaro,
sparisce per un pò,
poi non può più essere processato,
giusto?
ma mi pare che oggi funzioni così,
si tratta solo di allungare la prescrizione
per rendere certa la pena e assicurato il rispetto della legge..
soprattutto x quanto riguarda i reati di corruzione, concussione,
ecc.
quelli dei colletti bianchi x capirci..
https://milano.corriere.it/notizie/poli ... dbc7.shtmlMatteo Salvini:
«Il contratto è sacro ma bisogna tenere gli occhi aperti. La prescrizione? Non si riforma così»Il leader della Lega: «Io rispetto gli impegni presi, ma vale per tutto: reddito di cittadinanza, Fornero, analisi sulle grandi opere...
Non parlo di manine, ma avevo inserito una norma nel dl fiscale, e il testo finale è uscito in un altro modo...»Art. 157.
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. (1)
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma,449 e 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater. (2) (3)
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
(1)
Articolo così sostituito dall’art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n. 251. Il
testo previgente disponeva: “Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato:
1)
in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
2)
in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
3)
in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa.
4)
in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;
6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinar il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.”
bah..
se si ripristina il vecchio articolo è già buono..
x omicidio ecc.
c siamo..
x gli altri reati c'è un forte sconto..
comunque per essere corretti
negli states il concetto di prescrizione non esiste..
avete presente cold case della tv?
se hai commesso un reato
anche se passano 50 anni e sei in punto di morte
ti sbattono al gabbio..