sulla prescrizione farei così..
prescrizione infinita x mafia,
terrorismo, disastro colposo (eternit, ponte morandi),
strage, ecc.
per gli altri reati, cosiddetti "minori",
oltre che allungarla adeguatamente,
io invece la farei interrompere alla sentenza di ogni grado
e quindi farla ripartire daccapo..
cioè prescrizione 7 anni 1 grado,
appello altri 7 anni (dal momento del ricorso), ecc.
adesso dura fino al 3° grado (cassazione)
(aumentata max di 1/4)
per esempio 7 anni (+1,8), ecc. si intendono fino alla cassazione..
=cioè solo 1,8 anni (12 + 9 mesi e 20 gg.) per appello+cassazione..
Art. 160.
Interruzione del corso della prescrizione.Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio (1).
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (2).
https://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizi ... taliano%29Detti termini ricominciano a decorrere, poi, in presenza di determinati eventi interruttivi espressamente indicati dal codice penale (come la disposizione dell'interrogatorio dell'indagato o la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero), ma
senza poter mai superare il tempo prescritto aumentato di un quarto (ad esempio: nel caso del tempo fissato in sei anni, detto termine diverrà di sette anni e sei mesi, in quanto somma del termine di sei anni più del suo quarto, ovvero un anno e mezzo).capito??
basterebbe che la prescrizione ripartisse ex novo
invece che solo di 1/4
sarebbe già buono..Art. 161.
Effetti della sospensione e della interruzione.L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo (1).
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (2).