UNA DOMANDA AL GIORNO ALL'AVV. MARCO MORI L'art. 243 codice penale punisce: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo”. Ritieni che qualche Politico, Parlamentare e/o Governante in genere abbia compiuto atti di ostilità punibili in base all'art 243 c.p. e se "si" quali sono questi atti e soprattutto da chi sono stati commessi?
Risposta:
L'art 243 c.p. è una disposizione normativa che mira a tutelare l'interesse del mantenimento della pace e dell'esclusione, nello svolgimento delle relazioni internazionali, di interferenze da parte di soggetti non autorizzati, conniventi con lo straniero, capaci di compromettere i rapporti e la pacifica convivenza tra i popoli.
Il verificarsi dell'evento bellico non è elemento necessariamente richiesto per la consumazione del reato in parola per il quale è sufficiente l'avvenuta intelligenza con lo straniero a tale fine o a quello di compiere anche altri atti altrimenti ostili alla nazione.
Tenere “intelligenze” significa semplicemente stringere un accordo con lo straniero, accordo che ai fini del reato in parola può anche essere assolutamente palese e non già occulto. La stipula di un trattato è pacificamente un atto d'intelligenza con lo straniero.
La qualificazione giuridica meno immediata è invece quella che definisce appunto il concetto di “atto ostile”.
Atti di ostilità sono tutte le azioni d'inimicizia diverse dalla guerra stessa che risultino dannose degli interessi del paese anche qualora non coercitivi o non violenti.
L'ordinamento democratico della Repubblica Italiana si basa ovviamente sulla nostra Costituzione che all'articolo 1 attribuisce espressamente la sovranità al popolo. Tale passaggio costituisce l'essenza di una democrazia nel senso proprio del termine.
Un atto d'intelligenza con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell'indipendenza nazionale in violazione degli artt. 1 e 11 Cost. deve necessariamente qualificarsi come “atto ostile” a quel bene giuridico che si può definire personalità dello Stato Italiano.
Non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una nazione di quella diretta a cancellarne la sovranità o a menomarne l'indipendenza. Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua indipendenza.
Oggi la compromissione dell'indipendenza e della sovranità nazionale non avviene dunque con i carri armati ma con i vincoli di bilancio imposti con i trattati che spogliano la nazione di qualsivoglia capacità giuridica in materia politica ed economica.
La cessione di sovranità dell'Italia in favore dell'Europa rappresenta indiscutibilmente la fine dell'Italia quale nazione libera ed indipendente, ciò è esattamente quello che accadrebbe in caso di occupazione militare del paese. Pertanto siamo in presenza di un atto oggettivamente ostile alla personalità dello Stato.
Laddove la cessione della sovranità avviene oltre i limiti del dettato Costituzionale, anche se si è in assenza di violenza, ricorre la piena punibilità ex art. 243 c.p.
Atto ostile è pertanto semplicemente ciò che contrasta con la personalità dello Stato.
Se si parla di interessi nazionali la valutazione dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità. Anche se si ritenesse che la cancellazione dell'Italia come Stato possa essere atto compiuto nell'interesse del popolo italiano stesso ciò non toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un trattato che disponga suddetta cancellazione.
Ergo il carattere ostile di un atto è in re ipsa nella cessione di sovranità compiuta in violazione di principi fondamentali della nostra costituzione indipendentemente dal fatto che si possa pensare o meno che tale cessione migliorerà la qualità della vita nel nostro paese.
Dunque i discorsi come quelli di Mario Monti, di Giorgio Napolitano, di Mario Draghi e Matteo Renzi , ove si enfatizza il disegno criminoso di “cedere” (dichiarano apertamente che non si tratta di limiti!) la sovranità nazionale in favore dell'Europa dei mercati non fa altro che evidenziare indiscutibilmente l'elemento psicologico del reato in parola.
Il fatto che gli ultimi tre Presidenti del Consiglio imposti dagli stranieri sponsorizzino la fine dell'Italia quale nazione sovrana ed indipendente è per evidenza logica un atto ostile all'Italia stessa posto che la perdita della sovranità comporta la fine del paese quale nazione e la conseguente perdita della personalità giuridica.
In merito all'elemento psicologico per la consumazione del reato non rileva che il soggetto agente voglia il male della popolazione italiana ma unicamente che il soggetto agente abbia il dolo specifico di compiere un atto ostile alla sopravvivenza della nazione Italia quale entità indipendente e sovrana dotata di propria personalità giuridica.
PS: La Foto dei traditori della Patria, chiaramente, non è completa