Cita:
Ronin77 ha scritto: Da "dipendente" sono fottutamente soddisfatto che
sia stato introdotto il licenziamento per motivi disciplinari,di fatto non si può essere licenziati per discriminazione e questo è giustissimo,quindi l'articolo 18 rimane per chi se lo merita ![Occhiolino [;)]](./images/smilies/UF/icon_smile_wink.gif)
Ci si sta fasciando la testa per nulla,se uno fa il suo dovere può anche ammalarsi che non perde il posto di lavoro fidati
![Occhiolino [;)]](./images/smilies/UF/icon_smile_wink.gif)
Oggi al lavoro quasi tutti erano concordi che quella modifica è giusta...
vedo che non si sa poco o nulla dell'art. 18,
ministri compresi..
art. 18 l. 300/1970
(Reintegrazione nel posto di lavoro) Ferme restando l'esperibilita' delle procedure previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge o annulla
il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara
la nullita' a norma della legge stessa,
ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici prestatori
di lavoro o piu' di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma
condanna il datore
di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidita' stabilendo un'indennita' commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al
momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' di
retribuzione globale di fatto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma e'
provvisoriamente esecutiva.
adesso vogliono introdurre indennizzo
invece che reintegro
x licenziamenti "economici".
(-> cioè tutti da ora in poi saranno "economici")
male che vada il datore
c rimette un indennizzo
e si libera del lavoratore scomodo..
sicchè gli altri capiscono la lezione..
"ti faccio fare la fine di tizio,caio.."
ecc.
capito ?
p.s. si può licenziare
x motivi "economici" anche adesso
(->
giustificato motivo oggettivo)
solo che in caso di rigetto
il lavoratore viene reintegrato..
questi hanno imparato da silvan ..