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Stellare
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 Oggetto del messaggio: La scuola è finita.
MessaggioInviato: 26/05/2012, 17:54 
Come ti ho smantellato la scuola pubblica! (legge Aprea 2012) Testo approvato da PD PDL UDC.


A PARTIRE DAL NOME …

—LA LEGGE SI CHIAMA: Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (C. 953 Aprea eabbinate, C. 806, C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci e C. 4896 Capitanio Santolini).
Vengono ABBINATE al testo della 953 (la vecchia legge Aprea), tutte le proposte di legge “concorrenti” per arrivare ad un testo condiviso (Angela Napoli = FLI, Frassinetti = PDL, De Torre = PD, De Pasquale = PD, Cota = Lega; Carlucci = UDC ex PDL, Capitanio Santolini = UDC)

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI (22/3/2012)
Capo I #8594; AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI (Art. 1 – 10)
Capo II #8594; RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME (Art. 11 – 14)
IL TESTO E’ STATO APPROVATO DA PDL, PD, UDC

Rispetto al progetto Aprea del 2008 vengono stralciati:
Il reclutamento dei docenti (la regione Lombardia, dove Valentina Aprea è diventata assessore all’istruzione, sta mettendo in pratica la chiamata diretta)
La carriera degli insegnanti (il Ministro Profumo ha dichiarato che si farà per contratto al prossimo rinnovo; i progetti sperimentali tentati dal MIUR, rifiutati nella stragrande maggioranza delle scuole italiane, sono tutt’ora in corso, benché si siano dimostrati uno strumento fallimentare)

LA LEGGE SI CONCENTRA DUNQUE “SOLO” SULLA GOVERNANCE DELLE SCUOLE

Cominciamo dalla fine …
CAPO II Articolo 12

Abrogazioni
Art. 12 c.1 «Le disposizioni di cui agli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica»
SONO ABROGATI:
Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
da 7 a 10 : Art. 7 - Collegio dei docenti, Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva, Art. 9 - Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità, Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
Art. 44 - Consigli di circolo di scuola materna
Art. 46 - Collegio dei docenti di scuola materna
Art. 47 - Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna

Art.12 c .2 «Le disposizioni di cui agli articoli da 16 a 22 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 cessano di avere efficacia in ogni regione »
SONO ABROGATI:
Tutto il CAPO II - Organi collegiali a livello distrettuale
Tutto il CAPO III - Organi collegiali a livello provinciale

Art.12 c.3 «Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica»
SONO ABROGATI:
articoli da 12 a 15 = Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori
da 30 a 43 = Art. 30 - Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali;
Art. 31 – Elezioni;
Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente;
Art. 33 - Svolgimento delle elezioni;
Art. 34 - Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali;
Art. 35 - Surroga dei membri cessati;
Art. 36 - Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità;
Art. 37 - Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni;
Art. 38 – Decadenza;
Art. 39 - Adunanze degli organi collegiali;
Art. 40 - Regolamenti tipo;
Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali;
Art. 42 - Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale ;
Art. 43 - Pubblicità degli atti
Inoltre: Art.12 al c.4 «Gli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 sono abrogati»
SONO ABROGATI: articoli da 23 a 25 CAPO IV - Organi collegiali a livello nazionale
Vengono dunque abrogati moltissimi articoli del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione che recepiva i Decreti Delegati, cioè quei provvedimenti che a partire dal 1974 avevano portato all’interno della scuola le istanze democratiche e di partecipazione di tutte le sue componenti (docenti, genitori, studenti, personale ATA).
I Decreti Delegati assumevano e istituzionalizzavano alcune delle istanze del movimento di rinnovamento che a partire dal 1968 aveva investito la società e la scuola italiane.
ECCO COSA SUCCEDERA’ AGLI ORGANI COLLEGIALI E ALLA DEMOCRAZIA NELLE NOSTRE SCUOLE
CAPO I - AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
(Art. 1 – 10) ART. 1: L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali
c.2 «Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche […]. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi».
E’ questo il comma in cui si mettono le basi di tutta la legge: le finalità educative del pubblico (finalità collettive, derivanti dalla Costituzione e finalizzate alla formazione del cittadino) vengono equiparate alle finalità del privato che, per sua natura, ha come primaria finalità il profitto.
Che succederà? A seconda di quanti soldi metteranno i privati, le scuole dirotteranno una percentuale maggiore o minore di orario scolastico per favorire gli interessi delle forze economiche del territorio?
c.3 «Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria»
c.4 «Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica»
E’ un vero e proprio Far West normativo: vengono eliminate le norme che garantivano i criteri e le modalità del funzionamento democratico di ogni singola scuola; ogni scuola dovrà deliberare un proprio statuto per decidere come organizzare la propria vita interna e potrà farlo anche in modo totalmente antidemocratico (ad es. si potrà restringere l’elettorato attivo e passivo per il Consiglio di Istituto: far votare solo chi è nella scuola da un tot di anni oppure far indicare i candidati dal DS o far votare solo i rappresentanti di classe dei genitori ecc. ecc.)

CAPO I
ARTICOLO 2 “Organi delle istituzioni scolastiche“
c.1 «Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche […]. Sono organi delle istituzioni scolastiche:
a) il consiglio dell'autonomia;
b) il dirigente […] con funzioni di gestione;
c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti
d) il nucleo di autovalutazione»
ARTICOLO 3 - Consiglio dell'autonomia
c.1 Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:
a) adotta lo statuto;
b)delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti;
d) approva il programma annuale e […] il bilancio pluriennale di previsione;
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione; (su proposta del preside)
h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10.
i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri.
DUNQUE SI SOSTITUISCE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO RISPETTO AL QUALE …
amplia i suoi poteri per l’aspetto economico: come vedremo, ci saranno i finanziamenti dei privati che faranno girare molti più soldi rispetto agli attuali finanziamenti statali (spesso fortemente vincolati); funzionerà come un Consiglio di Amministrrazione che decide accordi e convenzioni economiche.
E’ decisivo per la costituzione del nuovo “Nucleo di Valutazione”
Diventa un organismo autoreferenziale che può decidere, in base ad esigenze che via via si presentano, di cambiare le proprie regole di funzionamento democratico (è come dire che non esistono regole democratiche universali, ma solo esigenze pratiche a cui le regole devono adattarsi);
E NON RISPONDE A ORGANISMI SUPERIORI : INFATTI #8594;
Al c. 5. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna, salvo il controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.
Al c6. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
(LE IRREGOLARITÀ EPISODICHE E NON GRAVI VENGONO TOLLERATE?)

CAPO I - Articolo 4: Composizione del Consiglio dell'autonomia
c. 1. Il Consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici.
La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico è membro di diritto;
b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1 comma 2, in numero non superiore a due; ( = i privati)
e) un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 10, su invito, può partecipare alle riunioni che riguardano le attività di loro competenza, senza diritto di voto. ( = le fondazioni)
c.2 . Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento […]. I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.
c. 3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno.
Il c.3, che riserva la presidenza ad un genitore (come accade oggi nel Consiglio di Istituto), non può certo essere esaltato come elemento di garanzia democratica, vista la sua marginalità rispetto al contesto.

Art. 5 - Dirigente scolastico
c. 1. “Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti».
Si rafforza dunque il potere (già enorme) dei presidi: se gli statuti non saranno “illuminati” e non prevederanno un bilanciamento dei poteri, i dirigenti assumeranno gran parte delle competenze fino ad oggi in mano al Collegio docenti e al Consiglio d’Istituto; la legge Brunetta inoltre completerà i poteri per quanto riguarda la gestione del personale.
Articolo 6 - Consiglio dei docenti e sue articolazioni
c. 1 «Lo Statuto disciplina l'attività del Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni»
Il Collegio Docenti oggi esprime molti pareri che l’attuale Consiglio di Istituto deve considerare prima di deliberare; con la nuova legge il Consiglio dei docenti è sottoposto al Consiglio dell’Autonomia che potrà in ogni momento esautorarlo attraverso modifiche allo statuto (ad es. in caso di collegi “indisciplinati”: vedi le delibere contrarie ai quiz INVALSI).

c. 2 «La programmazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il Consiglio dei docenti opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e dellacomunità locale». ( = sulle forme di tale “collegamento costante” non si dice niente)

c. 3 «L'attività didattica di ogni classe è programmata e attuata dai docenti […] nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e standard nazionali per il curricolo».
Da un puto di vista didattico pare non cambiare molto rispetto ad oggi; ciò che modifica in profondità l’attività didattica è il successivo art. 8


CAPO I
Articolo 8 - Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto
c 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI),[…] un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico.
Efficienza + efficacia + qualità = i nuclei di autovalutazione diventano il “cuore della scuola” concepita come un’azienda
c.1 «Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e almeno un rappresentante delle famiglie».
Chi sono gli esperti di valutazione? Con quali criteri si individuano? Se si tratta di autovalutazione, perché imporre per legge la presenza di esterni che, in quanto “esperti”, assumeranno un ruolo decisivo all’interno del nucleo stesso?

c 2. «Il Nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti, le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall‘INVALSI».
L’autovalutazione di fatto non esiste: le scuole potranno decidere alcuni strumenti da adottare, ma non potranno comunque prescindere dai “criteri, indicatori nazionali e strumenti di rilevazione” forniti dagli INVALSI: dunque avremo sia i quiz per gli apprendimenti che i questionari di gradimento per famiglie e studenti così come previsti dai progetti sperimentali (VaLES, PQM, VSQ) avviati dal MIUR (il coinvolgimentodelle varie componenti scolastiche rimanda molto probabilmente agli strumenti di rilevazione - gradimento proposti a genitori, studenti e docenti che abbiamo avuto modo di visionare nei progetti sperimentali). Non c’è dunque nessuna autonomia e nessuna autovalutazione se gli strumenti, i criteri e gli indicatori provengono dall’esterno della scuola!

c 2 «Tale Rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività».
E’ senz’altro l’aspetto più invasivo rispetto alla didattica: il POF dovrà essere costruito proprio in base al rapporto annuale del nucleo di valutazione; sarà dunque questo nucleo, in ultima analisi, a condizionare gran parte delle attività dell’istituto, a dettare le priorità organizzative e didattiche per “innalzare la qualità”. Gli standard però di tale qualità, i criteri in base ai quali si definirà ciò che è “migliore”, saranno fissati da fuori e precisamente dall’istituto INVALSI. E’ il concetto di “qualità totale” (TQM) applicato alla scuola (è qualche anno che gli “staff” seguono i corsi CAF)

c 2 «Tale Rapporto è assunto come parametro […] della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione».
In definitiva l’intero art. 8 predispone per ogni scuola gli organismi istituzionali deputati a recepire i risultati delle sperimentazioni ministeriali attualmente in corso di applicazione, con particolare riferimento alla sperimentazione denominata VaLES

DA SOTTOLINEARE CHE
L’autonomia statutaria, che lascia in mano alle singole scuole finanche le regole basilari del funzionamento democratico, viene meno quando si parla di “autovalutazione”:
l’art. 8 è non a caso quello che pone più limiti e paletti ai nuovi statuti; è come se uno degli obiettivi primari dello Stato fosse riuscire a sfondare le porte delle nostre aule dove, nonostante tutto, in mezzo a moltissime difficoltà e con risultati non sempre brillanti, si continua a far vivere la scuola della Costituzione.
Vogliono modificare in profondità la funzione sociale della scuola.
Per farlo hanno bisogno dei docenti italiani.

CAPO I - Articolo 9 - Conferenza di rendicontazione
C.1 «Sulle procedure e gli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, […]promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio».
Non è tanto o solo una questione di trasparenza dei risultati: questa diventerà una spada di Damocle sulla testa dei docenti che piegheranno ancora di più la propria didattica agli strumenti di valutazione, pena la gogna pubblica (pensiamo ad es. a cosa succederebbe se i risultati dei quiz fossero presentati pubblicamente classe per classe e dunque docente per docente). E’ la stessa filosofia che guida il progetto ministeriale “la scuola in chiaro”: una vetrina in cui il “genitore-cliente” potrà affacciarsi per comprare il prodotto scuola per i propri figli.

CAPO I - Articolo 10 - Costituzione di Reti e Consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica
c 1. «Le istituzioni scolastiche autonome […] possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome che si costituiscono per esercitare un migliore coordinamento delle stesse».
Sono anni che le scuole vengono sollecitate ad agire “in rete”: molti progetti (con scarsa ricaduta sulla didattica delle classi) vengono pensati e svolti in rete; tali progetti servono soprattutto a “formare” (?) gli “staff” e a pagare i formatori. Il potenziamento delle reti di scuole si rivelerà utile anche per il risparmio sugli organici (si sta cominciando a parlare infatti di “organici di rete”).

c. 1 «Le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazionifinalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli standard di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica»
Questo è il comma che stravolge la natura pubblica delle nostre scuole: gli obiettivi strategici della scuola coincideranno con gli interessi dei privati. I privati, oltre a sedere nei nostri consigli di istituto, potranno anche finanziare la scuola (oppure, pare di capire, anche gruppi di studenti); e questa privatizzazione della scuola viene spacciata come “innalzamento della qualità”!

c. 2 «I partner previsti […] possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit».
La ricerca di “sponsor” (in grado di supplire alla cronica mancanza di finanziamenti pubblici) diventerà l’occupazione principale delle scuole che dovranno essere ben attrezzate per saper attrarre gli “studenti-clienti”; i genitori, ancor più di quanto non succeda già oggi, si impegneranno per garantire ai propri figli ciò che invece è un loro diritto; ogni associazione (comprese quelle confessionali) potrà finanziare e dunque interferire nell’atto educativo. Infine i privati potranno progettare e finanziare i progetti utili ai loro profitti.

CAPO II – Art. 11: RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME
Consiglio delle autonomie scolastiche - c.1 «il Ministro […] provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome […]. Il Consiglio è presieduto dal Ministro […] e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni e del Presidente dell'INVALSI».
In questo organismo, che dovrebbe essere a tutela anche della libertà d’insegnamento, si trova anche la rappresentanza ai massimi livelli dell’istituto che maggiormente sta minando proprio la libertà d’insegnamento.
c.4 Le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo,[che] esprime parere sugli atti regionali in materia di:
a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative;
b) attuazione delle innovazioni ordinamentali;
c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;
d) educazione permanente;
e) criteri per la definizione degli organici
f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione soppressione di istituzioni scolastiche.
Prosegue la regionalizzazione del sistema scolastico

Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria
c 1. «Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Questo il commento congiunto di PD, PDL e UDC
“Con il varo della legge sull'Autonomia statutaria […] si compie un grande passo avanti per la scuola italiana dopo trent'anni di immobilismo […]. Sono i primi passi, ai quali dovranno seguirne molti altri, per far ritrovare alla scuola la fiducia nella propria forza e nel proprio ruolo nell'Italia di oggi”.
Fermiamoli perché i loro passi porteranno all’affossamento di uno dei segmenti centrali della nostra società.

E NON E’ TUTTO …
Il 28 marzo la VII Commissione, col voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari tranne IDV, ha chiesto per questo progetto di legge la SEDE LEGISLATIVA cioè una procedura per la quale la legge sarebbe approvata direttamente in Commissione anziché passare dalla Camera.
Lo prevede l’art. 72 della Costituzione che recita: «Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è […] esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.»
Il regolamento della Camera prevede all’art. 92 c.1:
«Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione».

LA SCUOLA DUNQUE PER I SIGNORI E LE SIGNORE CHE SIEDONO NELLA VII COMMISSIONE NON HA “SPECIALE RILEVANZA DI ORDINE GENERALE”.
E’ solamente l’impunità politica che pensano di avere nascondendosi dietro il “governo tecnico” che può far prendere decisioni di questo tipo.

https://www.facebook.com/pages/INFORMAZ ... 1253357381



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MessaggioInviato: 26/05/2012, 18:06 
Cita:
Messaggio di Blissenobiarella

LA SCUOLA DUNQUE PER I SIGNORI E LE SIGNORE CHE SIEDONO NELLA VII COMMISSIONE NON HA “SPECIALE RILEVANZA DI ORDINE GENERALE”.

E’ solamente l’impunità politica che pensano di avere nascondendosi dietro il “governo tecnico” che può far prendere decisioni di questo tipo.

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Tratto da:
http://www.ufoforum.it/topic.asp?TOPIC_ID=10339


· ABBASSARE IL LIVELLO INTELLETTIVO GENERALE – Viene trascurato o limitato lo sviluppo e l’immagine dell’istruzione pubblica libera da interessi di parte, riducendo il livello intellettivo e culturale del paese. Si favorisce la scuola privata, più facilmente controllabile.



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"…stanno uscendo allo scoperto ora, amano annunciare cosa stanno per fare, adorano la paura che esso può creare. E’ come la bassa modulazione nel ruggito di una tigre che paralizza la vittima prima del colpo. Inoltre, la paura nei cuori delle masse risuona come un dolce inno per il loro signore". (Capire la propaganda, R. Winfield)

"Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero". Proverbio Arabo

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Quando la dirigente della scuola di mio figlio disse che la scuola è un'azienda a tutti gli effetti, la presi per matta trattandosi di scuola pubblica... [8)] sigh, mi sa che avevagià capito tutto [xx(]



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