Cita:
Atlanticus81 ha scritto: Alla faccia del rispetto delle regole formali di cui si parlava prima. Come vedete queste valgono solo quando fa comodo a loro.
![Arrabbiato [:(!]](./images/smilies/UF/icon_smile_angry.gif)
se soddisfano i requisiti sotto nessuna violazione delle regole. e con le nuove regole parlamentari non dovrebbe esserci nessun aggravio di costi.
http://documenti.camera.it/bpr/21646_testo.pdfpg.120 e seguenti
Cita:
...3 - L’autorizzazione alla costituzione di gruppi in deroga al requisito numerico Il Regolamento della Camera, all’articolo 14, comma 2, prevede la possibilità per l’Ufficio di Presidenza di autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti, purché questo rappresenti un partito organizzato nel paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio eduna cifra elettorale nazionaledi almeno 300mila voti di lista validi.
Dalla formulazione letterale ditale comma («può» autorizzare) emerge che l’autorizzazione alla costituzione in deroga al requisito numerico non costituisce un diritto per i gruppi richiedenti, in presenza dei requisiti regolamentari previsti, bensì una facoltà conferita all’Ufficio diPresidenza, chiamato ad esaminare unamolteplicità di elementi di carattere politico e tecnico ( 13 ). La formulazione della norma regolamentare in oggetto si riferisce chiaramente alla legge elettorale proporzionale vigente fino al 1993, dal momento che la soglia dei 300 mila voti validi ed il conseguimento di un quoziente in un collegio erano previsti dall’articolo 83 del testo unico per l’elezione dellaCamera dei deputati allora vigente qualirequisiti perl’accesso alla ripartizione deiseggi in sede di collegio unico nazionale.
Fino al 1993 l’UfficiodiPresidenzaha adottatoun’interpretazione estensiva della norma; pertanto, la prassi prevalente è stata nel senso della concessione dell’autorizzazione, in presenza dei previstirequisitiregolamentari.Tra l’altro, ai fini dell’autorizzazione non è stato definito, nemmeno in via di prassi, un requisitonumericominimo, laddove ilRegolamentodel Senato, all’articolo 14, comma 5, prevede espressamente, tra i requisiti in presenza dei quali il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi con meno di dieci iscritti, che a tali gruppi aderiscano almeno cinque senatori. Nella IX legislatura è stata, quindi, autorizzata la costituzione dei gruppi Liberale, Radicale e Democrazia Proletaria; nella X legislatura, dei gruppi Socialdemocratico, Verde, Federalista Europeo, Liberale e Democrazia Proletaria, nonché la permanenza del gruppo della Sinistra Indipendente, sceso da venti a diciannove deputati; nella XIlegislatura, la costituzione dei gruppi Liberale, Socialdemocratico, Verdi, Rete e Federalista Europeo. Aseguito dellamodifica della legislazione elettorale in sensomaggioritario (legge 4 agosto 1993, n. 277,recante nuove normeperl’elezionedellaCamera dei deputati), alla quale non è seguito un adeguamento della norma regolamentare, i requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 14 del Regolamento della Camera dei deputati non hanno più trovato riscontro nel nuovo sistema elettorale.
Pertanto,dallaXII allaXIVlegislatura l’UfficiodiPresidenzadellaCamera (così come il Consiglio di Presidenza del Senato) non ha più concesso autorizzazioni alla costituzione di gruppi parlamentari in deroga alrequisito numerico, ritenendo inapplicabile la norma regolamentare nel mutato contesto legislativo ( 14 ), e la Giunta per il Regolamento, nella seduta del 3 febbraio 1999, hapreso attodella sopravvenuta inapplicabilitàdell’articolo 14, comma 2, del Regolamento, relativo al potere dell’Ufficio di Presidenza di autorizzare la costituzione di gruppi con meno di venti iscritti.
Si è registrata, tuttavia, un’unica eccezione allaCamera dei deputati, nella XIV legislatura, con riferimento alla richiesta di autorizzazione alla costituzione del gruppo di Rifondazione comunista da parte di undici deputati. La Giunta peril Regolamento, nella seduta del 13 giugno 2001, ha evidenziato preliminarmente alcuni importanti elementi di novità in riferimento al caso in esame:
inprimo luogo, la richiesta non era stata avanzata nel corso della legislatura, bensì all’inizio di essa. Inoltre, tale richiesta proveniva da una forza politica stabilmente costituita, che come tale aveva partecipato alle elezionipolitiche,mentre nellaprecedente legislatura era stata proposta a seguito della scissione di un gruppo preesistente, il quale aveva continuato a sussistere.Infine, il partito deirichiedenti aveva partecipato alle elezioni politiche distintamente dalle principali coalizioni, presentando proprie liste in tutte le circoscrizioni elettorali e superando la soglia del 4 per cento dei voti validi. La Giunta ha quindi ritenuto che il comma 2dell’articolo 14, aldi làdella formulazione letterale, è volto a consentire la costituzione in gruppo parlamentare ai «rappresentanti di forze politiche le quali siano stabilmente organizzate sul territorio e abbiano partecipato con proprie liste alla competizione elettorale, conseguendo sulpiano nazionale un risultato almeno pari al 4 per cento del totale dei voti validi espressi».
Essa ha peraltro preso atto che gli elementi caratterizzanti la situazione di quella componente non avrebbero potuto riproporsi nella legislatura in corso per altre aggregazioni politiche e che pertanto, anche nell’eventualità che l’Ufficio di Presidenza avesse deliberato in senso favorevole, non avrebbero potuto comunque verificarsi in seguito le condizioni per altre analoghe decisioni. Sulla base di tali presupposti, l’Ufficio di Presidenza, nella riunione del 14 giugno2001,haautorizzatolacostituzionedelgruppodiRifondazionecomunista, dandone comunicazione all’Assembleanella sedutadel 18 giugno 2001. Al Senato la Giunta perilRegolamento, nella seduta del 30marzo 2004, ha ribadito all’unanimità che la possibilità di costituire gruppi parlamentari con meno di dieci iscritti prevista dall’articolo 14, comma 5, del Regolamento presupponeva requisiti tipici della legge elettorale previgente alle modifiche del 1993. Pertanto, sulla base della legislazione elettorale allora vigente, la predetta disposizione non poteva trovare applicazione. Va osservato inoltre come, nonostante la riforma elettorale in senso maggioritario, che avrebbe dovuto comportare una riduzione del numero dei gruppi, ciò non si è tuttavia verificato, sia a causa del mantenimento del precedente limite numerico per la formazione dei gruppi, sia per le caratteristiche stessedella legge elettorale,per cui ipartiti coalizzati nei collegi uninominali si presentavano invece separatamente nel proporzionale rivendicandopoi unproprio spaziodi autonomia e visibilità, anche attraverso la costituzione di propri gruppi. ...
fratelli d'italia soddisfano i requisiti per la deroga? pare di si.
Cita:
l'ufficio di
presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con
meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito
organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo
contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di
candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in
un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno
trecentomila voti di lista validi".
La decisione di autorizzare la costituzione del gruppo è
stata presa proprio in base a questa norma. Fratelli
d'Italia ha raccolto oltre 665830 voti validi ed era
presente in tutta Italia, a eccezione del Trentino Alto
Adige.
Dite ai grillini di studiare le regole parlamentari per evitare brutte figure.