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zakmck ha scritto: Cita:
Messaggio di 
nemozerohttp://www.messinaora.it/notizia/2014/1 ... ogna/52566Scusate prima che mi compri un fucile a pompa qualcuno me lo spiega?
Il fucile a pompa compralo pure, ma non e' certo questo il motivo. 
![Occhiolino [;)]](./images/smilies/UF/icon_smile_wink.gif)
Cerchiamo comunque di non farci sempre prendere per il naso dalla solita disinformazione strumentale.
Questo genere di provvedimenti, a partire dal decreto legislativo 30.12.1999 n° 507 che fu il primo della serie (o almeno mi pare), depenalizzano una serie di reati che gia' ora non prevedono pene carcerarie. Il che significa che gia' ora, cioe' senza questa depenalizzazione, commettere questi reati non comporta pene carcerarie.
La depenalizzazione delle suddette fattispecie quindi, non comportera' alcuna differenza per l'imputato che, ripeto, gia' oggi rimane a piede libero, mentre il sistema giudiziario ne giovera' grandemente in quanto non ci saranno piu' quella miriade di processi che ingolfano inutilmente i tribunali.
L'obbiettivo quindi e' quello di ridurre il carico sui tribunali in modo che gli stessi si possano concentrare sui reati che prevedono pene carcerarie. 
![Palla Otto [8]](./images/smilies/UF/icon_smile_8ball.gif)
Questo ovviamente in generale. Poi, per essere pignoli, occorrerebbe anche andare a leggersi tutte le fattispecie per vedere se per caso o per "errore" non sia finita dentro anche qualche norma "ad personam", cosi per aiutare gli amici romani che tanti problemi hanno avuto negli ultimi tempi.
 ma leggendo la legge delega
serve a evitare i processi
e a svuotare le carceri..
(se la pena detentiva è<5 anni
al posto del gabbio,
c sono arresti domiciliari
e lavori socialmente utili)
Delega al Governo per la riforma 
                   della disciplina sanzionatoria  
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i  termini  e  con  le
procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti  legislativi  per
la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria  dei  reati  e  per  la
contestuale introduzione di  sanzioni  amministrative  e  civili,  in
ordine alle fattispecie e secondo  i  principi  e  criteri  direttivi
specificati nei commi 2 e 3. 
  2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle  fattispecie  di
cui al presente comma e' ispirata  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) 
trasformare in illeciti amministrativi tutti  i  reati  per  i
quali e' prevista  la  sola  pena  della  multa  o  dell'ammenda,  ad
eccezione delle seguenti materie:
ecc. ecc.