Massimo Falciani ha scritto:
Atlanticus81 ha scritto:
mik.300 ha scritto:
quando si parla dell'assurdo (famiglie gay)
Prendiamo atto che per mik vale il presupposto discriminatorio, assolutistico e persino medievale
famiglie gay = assurdosenza nemmeno aver filato di striscio la domanda di zakmck se fosse conscio del fatto che
ad oggi le coppie gay possono tranquillamente vivere insieme ed allevare figli se naturali di uno dei due (testimone di un caso e la figlia convivente con loro è venuta su benissimo tra le altre cose)
Qualora fosse morto il padre naturale codesta ragazza dove sarebbe andata a finire!?! A 900 km di distanza... e se lei avesse preferito rimanere con il compagno omosex del padre?! NON AVREBBE NEMMENO POTUTO PERCHE' IPOTESI NON CONTEMPLATA!
E che cavolo!!!
Invece per me vale il presupposto
Gay = PersonaE nonostante tutto siamo ancora qui a "categorizzare" le persone in base alle loro preferenze sessuali, razze, religioni e chi più ne ha più ne metta... lungo è ancora il cammino per il ritorno all'UNO... altro che Povera Italia...
Ma POVERO MONDO!
se è per questo qualche pagina fa si è pure dichiarato contrario alle adozioni di bambini neri da parte di genitori bianchi.
non sia mai che questi negri si ritrovino amati da una famiglia "pura" e possano crescere bene,
eh mik?
tutti gli orfani di paesi del terzo mondo possono pure morire se non se li adotta qualche altro "negro", eh?ho visto che in passato venivano assegnati degli appellativi (tipo "nonno sapiente" ad Ufologo), propongo di assegnare a mik quello di "inquisitore generale" vista la sua spiccata visione bigotta.
ma
io faccio ragionamenti di buon senso..x evitare casini futuri.
sulle adozioni, funzionano meglio
se gli accoppiamenti sono omogenei
non è un fatto di superiorità e/o inferiorità..
vedi balotelli, adottato da una famiglia bresciana,
matto come un cavallo,
non ha ancora capito chi è..
parlo della vita reale,
non di hollywood..
dove tutto è fantastico..
tutto funziona, ecc.
sul terzo mondo
preferisco non far morire
di fame o di malattia i genitori
piuttosto che espiantare i figli di questi
in giro per il mondo..
facciamo così..
voglio fare una sintesi..estendiamo alle coppie gay,
la procedura per l'adozione alle coppie conviventi etero
e ai soggetti con preesistente rapporto duraturo
(in caso di morte di ambedue i genitori..)
l. 184 del 1983
ART. 44.
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al
sesto grado o
da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche
maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,))
quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia
orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilita' di affidamento
preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, e' consentita anche
in presenza di figli.
3.
Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione
e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se
l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo'
essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di
entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'eta'
dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro
che egli intende adottare.
ART. 45.
(( 1.
Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo
44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia
compiuto il quattordicesimo anno di eta'. 2. Se
l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito,
in considerazione della sua capacita' di discernimento. 3. In ogni caso,
se l'adottando non ha compiuto gli anni
quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato
sentito il suo legale rappresentante. 4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto
dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale
rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non
puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del
presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione)).
se c'è il consenso dell'adottando, ok,
CI POSSIAMO STARE?
SIAMO D'ACCORDO?