Cos’è un referendumMaggio 2011 - Il referendum è una consultazione popolare su un quesito specifico. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, cioè il 50 per cento più uno. Non si tiene conto delle schede bianche o nulle. Nel caso contrario il referendum viene annullato per mancato raggiungimento del quorum.
Tipi di referendumIl nostro ordinamento prevede tre tipi di referendum:
abrogativo disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati;
consultivo disciplinato dall’articolo 132 della Costituzione, attraverso il quale si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate;
approvativo disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione che regola il procedimento di formazione delle leggi costituzionali. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si tiene il referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
confermativo, nella storia della Repubblica ce n’è stato uno solo: i cittadini italiani sono stati chiamati a esprimersi sulla riforma Costituzionale sul federalismo, il 7 ottobre 2001. Prima di questa data gli italiani avevano partecipato solo a referendum popolari "abrogativi". Nel referendum confermativo, disciplinato dall'art. 138 della nostra Costituzione, i cittadini hanno dovuto scegliere se approvare o respingere una legge di modifica costituzionale che non sia stata precedentemente approvata da entrambi i rami del parlamento con la maggioranza dei due terzi. Nel referendum confermativo, i cittadini che desiderino approvare la legge costituzionale sottoposta a referendum devono esprimersi con un SI; in quello abrogativo, invece, i cittadini che desiderino mantenere in vigore la legge sottoposta a referendum devono esprimersi con un NO. Un'altra differenza importante fra i referendum abrogativi e quelli confermativi consiste nel fatto che, la validità di questi ultimi non dipende dal raggiungimento del "quorum". In altre parole, per questo tipo di consultazione popolare non è necessario che vada a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Il quesitoLa Corte costituzionale ha delineato un modello cui deve uniformarsi la formulazione dei quesiti referendari. Il quesito deve essere:
omogeneo, nel senso che non sono ammissibili le domande che coinvolgono una molteplicità di norme fra loro non collegate (sentenza numero 16 del 1978);
chiaro, semplice e completo nella sua formulazione (sentenza numero 27 del 1981);
la struttura deve essere tale che il
risultato dell’abrogazione sia chiaro, univoco e riconoscibile dai votanti (sentenza numero 29 del 1987).
La proceduraIl referendum si svolge attraverso le seguenti fasi:
l’iniziativa: deve provenire da 500 mila elettori o da 5 Consigli regionali. Nel caso di referendum consultivo devono farne richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. I promotori devono presentarsi alla cancelleria della Corte di cassazione e indicare l’articolo o la legge per cui intendono raccogliere le firme;
la raccolta delle sottoscrizioni: deve essere fatta su fogli tipo carta bollata. Ogni facciata deve contenere il quesito da sottoporre a votazione. Le firme, con le generalità di chi sottoscrive, devono essere autenticate da un notaio;
i
l controllo di legittimità: è effettuato dall’ufficio centrale che si esprime sulle eventuali irregolarità della richiesta;
il controllo di legittimità costituzionale: invece spetta alla Corte che deve poi decidere sulla legittimità costituzionale delle richieste;
l’indizione: il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissa la convocazione degli elettori a votare, per le richieste ammesse, in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno per il referendum abrogativo. Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni. Nel caso del referendum consultivo, il Presidente della Repubblica fissa la convocazione degli elettori entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta. Nel caso di referendum approvativo l’indizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione;
la votazione e lo scrutinio: la consultazione popolare referendaria si svolge secondo le modalità stabilite per le elezioni politiche. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum approvativo, non è necessario raggiungere il quorum perché sia valido. In altre parole non è necessario cha vada a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto.
http://www.intrage.it/rubriche/societae ... o205.shtml