Cita:
rmnd ha scritto: Bravo giulianone ciccione, un'ottima performance di oratoria encomiastica .... non avrei potuto scrivere di meglio 
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... 
Omissis ...
 Carissimo, per non dimenticare, vogliamo parlare di quello che ha detto in conferenza stampa? Un passaggio mi ha lasciato basito, ha o non ha dichiarato che vuole togliere l'I.M.U.? Ma se la volesse togliere allora perché cav... ce l'ha messa? O ha memoria corta o è schizofrenico, ma vogliamo uno schizofrenico al governo?!?!?!
Passiamo ai fatti:
fonte normattiva: 
Cita:
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066) 
  Vigente al: 29-10-2012   
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010; 
  Considerato  che  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto  il  parere   espresso   dalla   Commissione   programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in  data  3  febbraio 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata,  ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5  maggio  2009,  n.  42, nella riunione del 9 febbraio 2011; 
  Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della  Repubblica e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma  4, della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e  le  risoluzioni  approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica il  23  febbraio  2011  e dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 3 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,  di  concerto  con  il   Ministro dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione; 
 E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo:
... omissis ...
Art. 9 
  
  
            Applicazione dell'imposta municipale propria
  1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  municipale  propria  sono   il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili,  a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o  alla  cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,  ovvero  il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,  abitazione,  enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di  aree  demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per  gli  immobili,  anche  da costruire  o  in  corso  di  costruzione,   concessi   in   locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla  data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
  2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto  il  possesso;  a  tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per  almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
  3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta  dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari  importo,  scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere entro il 16 giugno. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  52  del  citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  i  comuni  possono  introdurre l'istituto dell'accertamento con  adesione  del  contribuente,  sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218  del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle  somme  dovute  possa  essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi. 
  6. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani   sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati di  riscossione,  distintamente  per ogni  contribuente,  ai  comuni  e  al  sistema   informativo   della fiscalita'. 
  7. Per l'accertamento, la  riscossione  coattiva,  i  rimborsi,  le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano  gli  articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,  14  e  15  del  citato  decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006. 
  8.  Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del  1992.  ((Sono  altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo  9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati  nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui  all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono prevedere  che  i  fabbricati  rurali  ad   uso   strumentale   siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto  del  limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la  facolta'  di  introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, e successive modificazioni)). 
  9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,  i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la  cedolare  secca di cui  all'articolo  3,  i  redditi  derivanti  dagli  immobili  non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del  citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del  1986,  e  dagli  immobili   posseduti   dai   soggetti   passivi dell'imposta  sul  reddito  delle  societa',  continuano  ad   essere assoggettati alle ordinarie  imposte  erariali  sui  redditi.  ((Sono comunque assoggettati alle  imposte  sui  redditi  ed  alle  relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta  municipale propria)). 
... omissis ...
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2011 
  
                            NAPOLITANO 
  
  
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                                         dei Ministri 
  
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                                        delle finanze 
  
                                Bossi, Ministro per le riforme per il 
                                                          federalismo 
  
                                           Calderoli, Ministro per la 
                                            semplificazione normativa 
  
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le 
                                            regioni e per la coesione 
                                                         territoriale 
  
                                        Maroni, Ministro dell'interno 
  
                                   Brunetta, Ministro per la pubblica 
                                      amministrazione e l'innovazione 
  
Visto, il Guardasigilli: AlfanoUna sola parola nella prosopopea di Giuliano Ferrara (alias giulianone ciccione) definisce realmente la situazione:
 surrealeGrandioso non credo, ma surreale si, ci sta tutto.
Un saluto.
