21/08/2016, 17:44
21/08/2016, 20:43
21/08/2016, 21:53
21/08/2016, 22:18
Thethirdeye ha scritto:
Mi sa che verranno profanate le loro tombe......
Anche se vince il NO....
MaxpoweR ha scritto:tombe? Questi vanno arsi (possibilmente vivi) e spargere le loro ceneri in una discarica di rifiuti tossici.
mik.300 ha scritto:aveva detto, tuonto:
"se non passa il referendum,
me ne vado
21/08/2016, 22:41
22/08/2016, 09:11
Wolframio ha scritto:Renzi: «Si vota nel 2018 comunque vada il Referendum»
http://www.corriere.it/politica/16_agos ... 7723.shtml
Restare in sella fino alla fine, anche in caso di sconfitta
22/08/2016, 13:19
22/08/2016, 13:40
22/08/2016, 14:17
22/08/2016, 16:47
22/08/2016, 19:26
22/08/2016, 21:56
22/08/2016, 22:00
22/08/2016, 22:04
mik.300 ha scritto:C-L-A-M-O-R-O-S-O
forse è il caldo..
e mi sbaglio io..
controllate anche voi..
ART . 10.
(Procedimento legislativo)
.
1. L’articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
«ART. 70. – La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Ca-
mere per le leggi di revisione della Costi-
tuzione e le altre leggi costituzionali, e
soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la
tutela delle minoranze linguistiche, i
referendum popolari, le altre forme di con-
sultazione di cui all’articolo 71, per le leggi
che determinano l’ordinamento, la legisla-
zione elettorale, gli organi di governo, le
funzioni fondamentali dei Comuni e delle
Città metropolitane e le disposizioni di
principio sulle forme associative dei Co-
muni, per la legge che stabilisce le norme
generali, le forme e i termini della parte-
cipazione dell’Italia alla formazione e al-
l’attuazione della normativa e delle poli-
tiche dell’Unione europea, per quella che
determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l’ufficio di senatore di
cui all’articolo 65, primo comma, e per le
leggi di cui agli articoli 57, sesto comma,
80, secondo periodo, 114, terzo comma,
116, terzo comma, 117, quinto e nono
comma, 119, sesto comma, 120, secondo
comma, 122, primo comma, e 132, se-
condo comma. Le stesse leggi, ciascuna
con oggetto proprio, possono essere abro-
gate, modificate o derogate solo in forma
espressa e da leggi approvate a no
COSTITUZIONE VIGENTE.
ART. 57
Art. 57. (1)
(I) Il Senato della Repubblica e eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
(II) Il numero dei senatori elettivi e di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
(III) Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta uno.
(IV) La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu`alti resti.
CHIEDO SCUSA..
MA DOVE STA IL COMMA SESTO
DELL'ART. 57 ???