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mik.300 ha scritto:
ieri sera ho visto report..
medicina amara ma necessaria..
quella sulle ricongiunzioni mi era sfuggita..
la ricongiunzione pensionistica
avviene quando un lavoratore riassume
sotto un unico ente i contributi versati
ad enti diversi..
fino all'anno scorso era gratuita..
adesso si paga..
100.000 euro, 400.000 euro, ecc. ecc.
eh ????
ma che storia è questa ?
la ricongiunzione la deve pagare l'ente
che ha preso i soldi
non il lavoratore..
infatti i politici lo hanno detto:
"c siamo sbagliati,
correggeremo.."
invece no,
quando si tratta di sborsare soldi
vedono lucciole per lanterne..
la fornero(IDIOTA PATENTATA..)
"PRENDONO DI PIÙ,
DEVONO PAGARE DI PIÙ"
si ma prendono di più
perchè viene loro accreditata
l'INTERA contribuzione
non perchè lo ordina il dottore..
insomma
FURTO LEGALIZZATO..
incredibile..
roba da pazzi..
e per le banche si sono mossi all'istante..
qui non si sa..
MANDIAMOLI A CASA..
qui stiamo passando
dalla padella alla brace..
ragazzi
qui c vuole lo psichiatra..
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 7812-septies. A
decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di
cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo,
quarto e quinto, della medesima legge. L'
onere da porre a carico dei
richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo
2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
LEGGE 7 febbraio 1979, n. 29La gestione o
le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui
opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza
maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per
cento.((1))La gestione assicurativa presso la quale si effettua la
ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del
richiedente il
cinquanta per cento della somma risultante dalla
differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri
e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo
utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni
assicurative a norma del comma precedente.
=> il 50% della differenza tra quanto versato e i minimi contributivi..
(forse..)
Art. 13. LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338 Ferme restando le disposizioni penali,
il datore di lavoro che
abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria
invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per
sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
puo' chiedere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti
dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari
alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione
obbligatoria,
che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione
ai contributi omessi.??
che c'entra ?
qui sono contributi versati non omessi..
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184Art. 2.
Corsi universitari di studio..
comma 2.
Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e
quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi
stessi,
i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di
studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i
diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341.
comma 3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano
la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con
quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei
periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle
anzianita' previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata
legge n. 335 del 1995.
sul pagamento integrale
degli anni di laurea siamo d'accordo..
ma che c'entra ?
un delirio..
secondo me anche il diplomato ragioniere dell'inps
che deve fare i calcoli
non c capisce niente..